Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
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2.3.4 Premi di rischio
L’articolo 37 LSA disciplina le attività delle imprese di assicurazione nel settore della previdenza professionale. Per questo settore, le imprese di assicurazione hanno in particolare l’obbligo di tenere un conto d’esercizio annuale separato (art. 37 cpv. 2 LSA). A livello di legge vengono stabilite direttive materiali. L’articolo 37 capoverso 2 lettera b LSA disciplina precisamente i premi, i quali devono essere suddivisi in funzione del risparmio, dei rischi e delle spese.
Secondo l’articolo 142 OS, l'attribuzione delle eccedenze è calcolata in base al conto d'esercizio. Le voci del conto devono essere suddivise in processo di risparmio, di rischio e dei costi. Il processo di risparmio comprende l'alimentazione dell'avere di vecchiaia, la trasformazione dell'avere di vecchiaia in rendite di vecchiaia e la liquidazione/gestione delle rendite di vecchiaia in corso e delle rendite per figli di pensionati che ne risultano. Il ricavo del processo di risparmio corrisponde al reddito netto del capitale.
Il processo di rischio comprende il pagamento di prestazioni in caso di decesso e di invalidità e la loro liquidazione (sotto forma di prestazioni in capitale e di rendite) nonché le aspettative legate alle rendite di vecchiaia in corso e alle rendite per superstiti che ne risultano. Il ricavo del processo di rischio corrisponde ai premi di rischio scaduti.
Il processo dei costi comprende gli oneri per la gestione e la distribuzione di soluzioni assicurative della previdenza professionale, ad inclusione dei costi amministrativi generali. Il ricavo del processo dei costi corrisponde ai premi dei costi dovuti.
Ogni processo dovrebbe presentare un proprio equilibrio nel rispetto del principio di prudenza, ma in pratica questo non accade. Sul fronte della conversione delle rendite, le imprese di assicurazione sono confrontate con le stesse perdite che gravano sugli istituti di previdenza autonomi. Occorre dunque predisporre uno strumentario che consenta di fare trasparenza nella struttura dei premi delle imprese di assicurazione. A tal fine occorre introdurre una quarta voce di premio, accanto alle voci esistenti. Parallelamente, all’articolo 17 della legge sul libero passaggio, occorre prevedere la possibilità anche per gli istituti di previdenza autonomi di prelevare contributi per finanziare la garanzia della conversione in rendita.
L’introduzione di questa voce di premio supplementare, che del resto con l’andar del tempo è destinata a diminuire grazie all’auspicata riduzione dell’aliquota minima di conversione LPP, dovrebbe permettere di calcolare in modo trasparente il fabbisogno di accantonamenti per le perdite dovute alla conversione delle rendite e i premi necessari a coprire tale fabbisogno. Avendo carattere esaustivo, l’enumerazione delle voci di premio all’articolo 37 capoverso 2 lettera b LSA deve essere ampliata inserendovi anche il premio destinato a garantire la conversione delle rendite. A livello di ordinanza il nuovo premio a garanzia dell’aliquota di conversione delle rendite sarà integrato nel processo di risparmio, pertanto il corrispondente disciplinamento dovrà essere adeguato di conseguenza.
Questa misura dovrebbe oltretutto portare a una distensione della situazione a livello di premio di rischio. In questo ambito, nel periodo 2005–2011 la quota di sinistri copriva circa il 57 per cento dei ricavi, a fronte di un saldo positivo nel processo di rischio pari in media a circa 1,3 miliardi di franchi. Il saldo positivo cumulato degli ultimi sette anni nel processo di rischio ammontava a 8,8 miliardi di franchi. Anche