Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

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2.3.6 Ulteriori modifiche d'ordinanza in materia di trasparenza, sicurezza degli investimenti e lealtà

Il Consiglio federale intende prevedere ulteriori modifiche d'ordinanza (OPP 2) volte ad aumentare la trasparenza delle spese di amministrazione del patrimonio, a migliorare la sicurezza degli investimenti e a concretizzare le disposizioni in materia di lealtà.

Ulteriore aumento della trasparenza delle spese di amministrazione del patri-

monio negli istituti di previdenza

Secondo lo studio condotto dall'UFAS sulle spese di amministrazione del patrimonio66 degli istituti di previdenza, gli investimenti alternativi (che rappresentano il 6,4 % del totale degli investimenti) generano circa un terzo delle spese complessive di amministrazione del patrimonio. In particolare, gli hedge funds sono stati classificati come straordinariamente dispendiosi, seguiti dagli investimenti in private equity67.

Con l'adeguamento dell'articolo 48a OPP 2, il Consiglio federale ha già posto le basi per garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità delle spese di amministrazione e di amministrazione del patrimonio nel settore degli istituti di previdenza autonomi e parzialmente autonomi. La trasparenza delle spese di amministrazione del patrimonio, finora insufficiente, viene migliorata con l'articolo 48a capoverso 3 OPP 2. I prodotti d'investimento i cui costi non sono indicati in modo trasparente devono figurare separatamente, e in maniera chiaramente identificabile, nell'allegato al conto annuale. Tale indicazione consente anche di valutare l'entità degli investimenti in prodotti non trasparenti di un istituto di previdenza. L'obiettivo di questa «gogna» è far pressione sugli offerenti affinché indichino le spese in modo trasparente. Inoltre, i prodotti su cui si è tenuti a fare rapporto, e che dunque generano oneri, perderanno probabilmente terreno in termini di concorrenzialità. Questa disposizione sarà applicata per la prima volta per il conto annuale della fine del 2013. La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) ha inoltre emanato direttive68 in materia e riconosciuto delle direttive di calcolo delle spese69. Ci si attende che l'ordinanza avrà un impatto sui costi70.

Il nuovo articolo 48a capoverso 3 OPP 2 incentiva sostanzialmente la riduzione delle spese di amministrazione del patrimonio. In un sistema del risparmio imposto, tuttavia, questo non è sufficiente; occorrono prescrizioni complementari a tutela degli assicurati. In aggiunta all'articolo summenzionato, è pertanto opportuno adottare altre misure. È necessario esigere la trasparenza delle spese di hedge funds e private equity nell'ambito della previdenza professionale, dato che questi strumenti sono di gran lunga quelli più costosi in questo settore. Ciò significa che gli istituti di previdenza potranno investire solo nei prodotti che soddisfano i requisiti in materia di trasparenza stabiliti dalla CAV PP, quali ad esempio quelli indicati nelle direttive esistenti. Inol-

66 Ibid., pag. 29.

67 Ibid., pag. 92 e 93; previsioni di spese per hedge fund (a più livelli, p. es. fondo di fondi) e Private Equity pari, rispettivamente, al 5 % e al 2,75 %.

68 http://www.oakbv.admin.ch/fileadmin/dateien/Weisungen/Weisungen_02_2013_Vermoegensverwaltung skosten_Italienisch.pdf.

69 http://www.swisscanto.ch/ch/fr/berufliche-vorsorge/publikationen/pkstudie/studien.html, Les caisses de pension suisses 2013, pag. 23 (disponibile in francese e in tedesco).

70 Ibid.