Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
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pertanto fondamentale che la FINMA esiga dagli assicuratori soggetti alla sua vigilanza di avvicinare le loro tariffe alla realtà attuale.
2.3.5 Fondo delle eccedenze
Il fondo delle eccedenze è una voce tecnica di bilancio che consente di approntare le quote di eccedenze spettanti al collettivo di assicurati prima ancora che la partecipazione pro rata alle eccedenze su un periodo massimo di cinque anni sia irrevocabilmente attribuita ai singoli assicurati secondo principi di matematica attuariale. Il fondo svolge sostanzialmente due funzioni principali: il livellamento nel tempo delle somme attribuite agli assicurati e il conteggio come capitale di solvibilità (parte libera). Per gli istituti di previdenza, il livellamento garantisce una certa prevedibilità nell’attribuzione delle eccedenze nel periodo di validità del contratto. Dalle cifre pubblicate dalla FINMA emerge che in media viene attribuito annualmente circa il 52 per cento del fondo delle eccedenze.
La parte del fondo delle eccedenze che in seguito al livellamento viene assegnata agli assicurati soltanto negli anni successivi (parte libera) non rientra nel capitale proprio dell’impresa di assicurazione. Perciò, deve essere ascritta al collettivo di assicurati. Tuttavia, l’impresa di assicurazione può conteggiarla nei fondi propri (capitale di solvibilità) richiesti secondo il metodo di valutazione «Solvibilità I» e dalla circolare 08/44 della FINMA («SST»). Questo computo è possibile poiché, in caso di saldo totale negativo, dopo lo scioglimento degli accantonamenti non più necessari e un aumento della quota di distribuzione, il fondo eccedenze disponibile può – anzi deve – essere impiegato dall’impresa per coprire l’ammanco residuo. Tale possibilità di recupero suscita da sempre polemiche a livello politico. Tuttavia, in questo contesto occorre aver coscienza del fatto che in caso di soppressione del diritto di recupero le imprese di assicurazione sarebbero costrette ad acquisire a un prezzo più elevato sul mercato dei capitali il capitale di solvibilità venuto a mancare e a riportare sul collettivo di assicurati i costi corrispondenti. Alla luce di queste premesse, la decisione di mantenere il diritto di recupero, sebbene a condizioni più restrittive rispetto ad oggi, rappresenta di principio una soluzione adeguata.
Anche gli assicurati, proprio come le imprese di assicurazione, hanno il diritto di pretendere che il capitale di solvibilità da loro messo a disposizione venga retribuito conformemente alle condizioni di mercato. Di conseguenza, la quota di distribuzione sul reddito del fondo delle eccedenze deve corrispondere al 100 per cento, e non più al 90 per cento come previsto finora. Le disposizioni dell’OS sul calcolo della partecipazione alle eccedenze devono pertanto essere corrispondentemente adeguate. Inoltre, il recupero del fondo delle eccedenze per coprire i disavanzi in futuro dovrà essere circoscritto soltanto a situazioni straordinarie chiaramente definite. Le responsabilità a cascata previste nell’OS (art. 150 OS) devono essere opportunamente modificate tenendo conto dell’adeguamento dell’ammontare della quota minima, a causa delle interazioni esistenti tra responsabilità a cascata e capitale di solvibilità.