Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

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2.3.2 Trasparenza

Il disciplinamento in materia di trasparenza deve permettere agli assicurati in situazioni analoghe di poter consultare i dati paragonabili. In tal modo possono farsi un’idea del mercato in generale e ciascuno può scegliere la soluzione che considera più consona.

L’attuale articolo 37 capoverso 3 lettera a LSA consente già al Consiglio federale di emanare prescrizioni sul modo in cui le informazioni devono essere presentate nel conto d’esercizio separato. Il Consiglio federale ha soddisfatto questo mandato prevedendo un disciplinamento in tal senso all’articolo 140 dell'ordinanza sulla sorveglianza (OS). In virtù di questa disposizione, entro cinque mesi dalla chiusura del bilancio, l'impresa di assicurazione trasmette agli stipulanti il conto d’esercizio, le indicazioni sul calcolo dell'attribuzione e dell’assegnazione delle eccedenze e tutte le altre informazioni necessarie agli stipulanti per adempiere gli obblighi legali di informare.

Questo disciplinamento deve essere riesaminato alla luce delle migliorate disposizioni in materia di trasparenza. Si tratta in particolare di stabilire quali siano i dati essenziali che le imprese di assicurazione devono trasmettere alla FINMA e quali dati debbano invece pubblicare direttamente o trasmettere agli assicurati.

L'obiettivo è che i conti di esercizio degli assicuratori e quindi anche la loro presentazione siano in futuro il più possibile comparabili con quelli degli istituti di previdenza (Swiss GAAP RPC 26). A tal fine, i tre processi «risparmio», «rischio» e «costi» dovranno dovranno essere ben distinti. Si dovrà inoltre garantire che gli assicuratori dichiarino in modo trasparente, come gli istituti di previdenza, le commissioni di brokeraggio (commissioni d'intermediazione e altre commissioni). Inoltre le polizze di libero passaggio dovranno essere scorporate dal conto d'esercizio della previdenza professionale e indicate separatamente. Il mantenimento della previdenza sotto forma di polizza di libero passaggio è paragonabile a un'assicurazione individuale sulla vita. In particolare, questa forma di mantenimento della previdenza non dipende da parametri quali l'aliquota minima di conversione o il tasso d'interesse minimo, per cui gli assicuratori non sopportano gli stessi rischi come nel ramo delle assicurazioni collettive sulla vita.

2.3.3 Spese di amministrazione e spese di amministrazione del patrimonio

Alcune modifiche dell'OS dovrebbero garantire che in futuro tutte le spese di amministrazione per l'esecuzione del ramo assicurativo vita collettivo vengano indicate in modo completo e corretto. Queste comprendono anche alcune spese attualmente incluse nei processi di rischio e di risparmio. Dovranno pertanto essere indicate le spese effettive, ripartite correttamente e in modo trasparente tra i vari gruppi di destinatari (assicurati con copertura completa, assicurati con sola copertura dei rischi o riassicurazione e beneficiari di rendite). Anche le spese di amministrazione del patrimonio andranno indicate con altrettanta trasparenza. Un progetto di ricerca proporrà gli adeguamenti dell'OS necessari a tal fine.