Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 105 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 35Fedlex · Rapporto sui risultati
Solo pochi partecipanti alla consultazione si sono espressi esplicitamente sulla regolamentazione transitoria relativa all'adeguamento dell'aliquota minima di conversione LPP. In alcuni casi sono stati proposti periodi transitori diversi.
ZG, ACS, UCS, USAM, USI/economiesuisse, SIC Svizzera e GastroSocial si dichiarano
d'accordo con la regolamentazione transitoria proposta.
LU sarebbe favorevole a una riduzione dell'aliquota minima di conversione senza alcun periodo transitorio e a un incremento unico degli averi di vecchiaia LPP di una percentuale fissata nella legge, a titolo di compensazione. Per SZ e la cassa pensioni del Cantone di Svitto si dovrebbe invece prevedere un periodo transitorio più lungo per la riduzione dell'aliquota minima di conversione, ovvero otto anni invece dei quattro proposti, rinunciando al contempo alla misura compensativa a favore della generazione di transizione. L'UDC chiede che l'aliquota minima di conversione venga ridotta d’un colpo al 6 per cento entro il 2016. Le Giuriste Svizzera sono del parere che nei quattro anni del periodo transitorio possano essere applicate aliquote minime di conversione diverse per le donne e per gli uomini e si chiedono in base a quali criteri vada operata questa distinzione; a loro avviso, tale disposizione sarebbe comunque insufficiente per compensare la disparità salariale ingiustificata. Allvisa Vorsorge auspica un adeguamento dell'aliquota minima di conversione al 6 per cento nell'arco di dieci anni invece dei quattro proposti. Tenuto conto del fatto che diverse casse (anche statali) con prestazioni integrate applicano già oggi aliquote inferiori al 6,0 per cento, l'ASA/SVV considera molto tardiva la riduzione prevista; negli stessi termini si esprime anche la BVK. L'ASA/SAV sostiene un adeguamento dell'aliquota minima di conversione al 5,6 per cento massimo e in un sol colpo. La CSEP auspica che l'aliquota passi dal 6,8 al 5,6 per cento nell'arco di sei anni. Il cp sarebbe favorevole a una riduzione attuata su un periodo più lungo, ad esempio di sei anni.
4.4.3 Misure compensative in generale
I partecipanti alla consultazione concordano sul fatto che l'adeguamento dell'aliquota minima di conversione presuppone l'adozione di misure compensative per mantenere il livello delle prestazioni. I pareri divergono invece su quali siano quelle opportune. Alcuni partecipanti (AR, PSS, CDOS/CDF, SIC Svizzera e Travail.Suisse) dichiarano esplicitamente che le misure compensative sono talmente importanti che, in caso di una loro mancata adozione, si opporrebbero a un adeguamento dell'aliquota minima di conversione. ACS e UCS non si esprimono, o non esplicitamente, sulle singole misure compensative, ma le ritengono nel complesso indispensabili. L'UCS deplora tuttavia il fatto che le ripercussioni delle misure proposte sugli oneri salariali e sull'occupazione non siano note, il che ne impedisce una valutazione definitiva.
4.4.4 Ridefinizione della deduzione di coordinamento
Per compensare l'adeguamento dell'aliquota minima di conversione LPP, l’avamprogetto propone di fissare la deduzione di coordinamento al 25 per cento del salario soggetto all'AVS.
La maggioranza dei partecipanti che si sono espressi sulla ridefinizione della deduzione di coordinamento vi è favorevole; un numero non irrilevante chiede addirittura di sopprimerla del tutto. Molti partecipanti giudicano positivo il miglioramento della previdenza dei lavoratori a tempo parziale, in particolare delle donne. Sono tuttavia formulate anche riserve: in alcuni casi si critica il costo eccessivo della misura, che determinerebbe una diminuzione del reddito nel corso della carriera lavorativa; diversi partecipanti chiedono una riduzione meno significativa, per esempio al livello della soglia d'entrata.