Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 105 pagine
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mantenimento dello status quo. Unia e cp si schierano anch’essi contro la separazione parziale.
4.15 Adeguamenti in materia di assoggettamento all’AVS
Al capitolo «Ulteriori adeguamenti in materia di assoggettamento all’AVS», l’avamprogetto propone una ridefinizione del vigente regime in materia di assoggettamento all’assicurazione.
Gli interpellati che si pronunciano su questo tema sono pochi. Sul contenuto, la proposta ridefinizione non viene sostanzialmente messa in discussione, ma diversi pareri chiedono di trattarla in un progetto distinto e piuttosto a livello di disposizioni tecniche. Alcuni interpellati criticano l’uno o l’altro dettaglio.
I Cantoni AR, GE, NE, JU, ZG e le organizzazioni di anziani CSA e ASA/SVS assumono dichiaratamente una posizione a favore della proposta.
Vari interpellati ritengono che si tratti piuttosto di disposizioni tecniche, che appesantiscono l’avamprogetto e dovrebbero quindi essere espunte e sottoposte al Parlamento in un progetto separato. Sono di questa opinione i raggruppamenti partitici GUDC e PSdL, Giovani liberali radicali svizzeri e MGPPD nonché le organizzazioni economiche
USI/economiesuisse, USC e GastroSuisse.
Sulle nuove disposizioni in materia di assoggettamento va ancora osservato quanto segue: ACCP e USAM rifiutano la proposta di limitare l’assoggettamento obbligatorio in riferimento al luogo di domicilio in Svizzera soltanto alle persone senza attività lucrativa (anche all’estero), poiché questa soluzione potrebbe ostacolare il distaccamento temporaneo di personale dalla Svizzera in Stati non firmatari di una convenzione. USI/economiesuisse esigono per le stesse ragioni una verifica della disposizione. L’ACCP sostiene inoltre che la possibilità di continuare l’assicurazione, proposta per compensare l’abolizione dell’obbligo di assoggettamento, sia eccessivamente gravosa dal punto di vista amministrativo. L’ACCP si dichiara d’accordo soltanto con la riduzione del periodo assicurativo precedente. Il cp saluta con favore il riferimento al luogo di lavoro e in special modo la riduzione del periodo assicurativo precedente a tre anni, ma preferirebbe una riduzione addirittura a due anni. La CUAI chiede adeguamenti conseguenti nella LAI per eliminare le incertezze riguardo al diritto a provvedimenti d’integrazione per i figli all’estero di genitori assoggettati all’AVS in Svizzera. L’ASO critica l’attenuazione del collegamento dell’assoggettamento obbligatorio al domicilio in Svizzera e chiede che la soppressione dell’obbligo di assicurazione in caso di attività all’estero sia subordinata alla possibilità di assicurarsi al luogo di lavoro. I pareri sono negativi anche riguardo a tutte le altre misure che limitano le possibilità di assicurazione, mentre sono positivi riguardo alle migliorie introdotte a livello di copertura assicurativa, e rivendicano possibilità supplementari di assicurarsi a titolo facoltativo.
4.16 Misure relative all’esecuzione dell’AVS
Si propongono diverse modifiche di tipo tecnico, organizzativo e amministrativo volte a migliorare l’esecuzione dell’AVS e ad aggiornare la LAVS dal punto di vista giuridico.
7 Cantoni in tutto (SZ, ZG, BS, BL, AI, GR, JU) si esprimono in generale a favore delle misure proposte. Ricordano che nel settore delle assicurazioni sociali sono incaricati dell’esecuzione del diritto federale, ma gli enti pubblici autonomi responsabili dell’esecuzione (casse di compensazione, uffici AI e casse di compensazione per gli assegni familiari) sono stati istituiti secondo il diritto cantonale. Le casse cantonali di compensazione operano attualmente in veste di centri di competenza in materia di assicurazioni sociali e hanno