Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 105 pagine

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La CCCC e l’ACCP esprimono un pieno consenso nei confronti di questa misura e stimano che con l’introduzione di altri canali d’informazione negli ultimi anni l’utilità delle agenzie comunali sia notevolmente scemata. Inoltre, la formulazione potestativa della nuova norma lascia comunque la possibilità ai grandi Cantoni di avere agenzie comunali con compiti adeguati alle esigenze cantonali.

Addebitamento dei costi per i controlli dei datori di lavoro

I costi causati dai controlli dei datori di lavoro possono essere addebitati ai datori di lavoro che non adempiono i loro doveri conformemente alla legge.

Tra i pochi pareri pervenuti vi è chi esprime adesione, ma anche chi formula delle riserve.

USI/economiesuisse (cui si unisce anche hotelleriesuisse) ritengono che la formulazione sia troppo restrittiva. Nella pratica capita con una certa frequenza che i datori di lavoro, specialmente quelli più grandi, esprimano esigenze particolari per un controllo, oppure desiderino ad esempio che i controlli vengano effettuati con maggiore assiduità, e siano disposti ad assumere i costi aggiuntivi che ne derivano. Per tener conto di questa circostanza, la disposizione deve essere formulata in modo più ampio. Inoltre, anche in questo caso la disposizione andrebbe presentata in un messaggio separato sulla revisione delle disposizioni tecniche. CCCC e ACCP propongono anch’esse una formulazione più ampia. Le organizzazioni di pensionati CSA e ASA/SVS e GastroSuisse approvano la proposta.

La CCCC l’ACCP propongono di trattare la questione dei controlli dei datori di lavoro e quella delle revisioni in due disposizioni separate, poiché si tratta di due tipi di controllo completamente diversi, come dimostrato dalle discussioni sull’assoggettamento dei revisori delle casse alla LSR e dagli ulteriori sviluppi sui controlli dei datori di lavoro.

Scambio di informazioni per via elettronica (AVS, prestazioni complementari, assegni familiari)

L’avamprogetto prevede una base legale che attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare lo scambio di dati elettronico tra gli organi incaricati dell’esecuzione e i terzi e di garantire il finanziamento del trasferimento di dati.

16 partecipanti alla consultazione si pronunciano su questo punto ed esprimono un giudizio favorevole sulla base legale per lo scambio di dati elettronico. Per la maggior parte di loro, tuttavia, occorre stabilire chiaramente a livello di legge che il finanziamento deve essere assunto dal relativo fondo di compensazione.

9 Cantoni (AI, AR, BL, BS, FR, GR, JU, SZ, ZG) chiedono che la Confederazione non si limiti a disciplinare il solo scambio elettronico di dati, ma stabilisca anche chiaramente nella legge che il finanziamento del trasferimento dei dati vada a carico del Fondo di compensazione AVS.

Tra i partiti politici, il CSPO domanda una revisione della normativa sulla protezione dei dati nella legislazione in materia di assicurazioni sociali. Nell’era dello scambio di dati per via elettronica, espressioni quali «su richiesta scritta e motivata nei singoli casi» (art. 32 cpv. 1 LPGA) e «in singoli casi e su richiesta scritta e motivata» (art. 50a cpv. 1 lett. e LAVS) non sono più attuali. Il partito in questione auspica la creazione di basi legali chiare sullo scambio di dati sui decessi tra la Cassa svizzera di compensazione e gli istituti di assicurazione esteri.

Tra le associazioni mantello dell’economia, USI/economiesuisse (sulla cui posizione si schiera anche GastroSuisse) approvano di principio le riflessioni del Consiglio federale. Chiedono però di precisare nella legge che il finanziamento deve essere assunto ai fondi di