Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 105 pagine

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Fusione, trasferimento di conti individuali e beneficiari di rendite

In determinate circostanze, in caso di fusione o liquidazione di una cassa, un’altra cassa può essere obbligata a farsi carico dei conti individuali e dei beneficiari di rendite della cassa o associazione fondatrice sciolta, dietro adeguato indennizzo da parte di quest’ultima.

Su questo aspetto sono pervenute poche osservazioni, generalmente positive. Le associazioni professionali esprimono un giudizio negativo. L’USAM propone una disposizione aggiuntiva.

L’USAM si dichiara in disaccordo con le disposizioni proposte e sostiene che manca un disciplinamento espresso applicabile in caso di fusione. Esisterebbe una prassi amministrativa che considera applicabili per analogia le disposizioni sulla costituzione e lo scioglimento di casse di compensazione (art. 53 e 60 LAVS), in virtù delle quali la fusione dovrebbe essere deliberata a maggioranza qualificata dall’assemblea generale o dall’organo competente a modificare gli statuti di ciascuna associazione fondatrice delle casse professionali affiliate e documentata con atto pubblico. Tale severità è comprensibile al momento della costituzione o dello scioglimento di una cassa professionale, poiché le associazioni interessate si impegnano a rispondere dei danni e assumono un obbligo di partecipazione. In caso di fusione le circostanze sono però diverse, poiché la questione della responsabilità delle associazioni fondatrici è già stata risolta nell’ambito delle casse preesistenti. La citata responsabilità continua a sussistere senza cambiamenti nei confronti della nuova cassa sorta dalla fusione. Sarebbe dunque sufficiente che la fusione venga deliberata dalle casse professionali a livello di comitato (ossia dai rappresentanti delle associazioni fondatrici). La prassi sinora seguita sarebbe sproporzionata, complicata e nei casi in cui sono coinvolte molte associazioni professionali addirittura vessatoria. In concreto, tale prassi renderebbe impossibili le fusioni o quantomeno provocherebbe costi aggiuntivi e lungaggini. L’USAM propone una disposizione alternativa dal seguente tenore: «La decisione di fusione di due o più casse professionali di compensazione deve essere presa dai comitati direttivi delle casse interessate con la maggioranza dei tre quarti dei voti emessi. Il nuovo regolamento della cassa è disciplinato dall’articolo 57.» 9 organizzazioni affiliate all’USAM sottoscrivono questa opinione e aggiungono che la nuova disposizione abbozzata dall’USAM semplifica la procedura in special modo per l’artigianato e le PMI.

Agenzie comunali

L’obbligo di avere un’agenzia in ogni Comune viene soppresso, lasciando comunque la possibilità di continuare ad avere agenzie comunali a titolo facoltativo.

Dei pochi interpellati che si esprimono su questo punto, tutti esprimono un giudizio positivo, tranne due organizzazioni di pensionati.

5 Cantoni (SZ, ZG, BL, GR, JU) approvano la soppressione dell’obbligo di avere agenzie comunali. Sottolineano che i moderni canali di comunicazione consentono di affrontare questo passo senza indebolire il servizio pubblico offerto, in particolare per i cittadini e alle PMI.

Tra le associazioni mantello dell’economia, USI/economiesuisse (cui si unisce hotelleriesuisse) considerano opportuna e al passo coi tempi la soppressione dell’obbligo di avere agenzie in ogni Comune. Tuttavia, ritengono che questa disposizione d’esecuzione debba trovare posto in un progetto di riforma distinto sulle disposizioni tecniche dell’AVS.

Le organizzazioni di pensionati CSA e ASA/SVS sono contrarie alla soppressione dell’obbligo relativo alle agenzie comunali. Ritengono importante che le persone anziane possano rivolgersi a una vicina agenzia comunale.