Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 105 pagine

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compensazione dell’AVS e dell’AI. In caso contrario sorgerebbero incertezze; occorre chiaramente escludere un finanziamento delle prestazioni in questione per mezzo di tasse amministrative. Anche nell’ambito delle prestazioni complementari, il finanziamento deve avvenire «conformemente al principio di causalità». Per principio, deve essere imperativamente previsto che le spese causate dallo scambio elettronico sono a carico dei beneficiari di prestazioni. Le stesse associazioni propongono inoltre di trattare la questione dello scambio elettronico dei dati in un messaggio separato sulla revisione delle disposizioni tecniche della LAVS.

Tra le organizzazioni che difendono gli interessi degli anziani, il CSA è favorevole all’introduzione dello scambio elettronico dei dati presso l’Ufficio centrale di compensazione e all’obbligo di rendiconto sulle revisioni delle casse e i controlli dei datori di lavoro, al quale vengono sottoposte le imprese di revisione nei confronti del Consiglio federale. A giudizio del CSA, non vi sono obiezioni da opporre a questi adeguamenti tecnici.

La CCCC e l’ACCP approvano l’introduzione di una base legale chiara per il disciplinamento dello scambio di dati per via elettronica. Inoltre, le casse di compensazione, gli uffici AI e l’Ufficio centrale di compensazione si sono del resto costituiti in forma vincolante nell’organizzazione e AVS/AI per introdurre tempestivamente e in modo capillare gli indispensabili sviluppi di questo tipo. Per migliorare la chiarezza della LAVS, suggeriscono di prevedere direttamente a livello di legge federale che i costi sono a carico del rispettivo fondo di compensazione. I dibattiti parlamentari sui costi del registro degli assegni familiari avrebbero evidenziato che un disciplinamento chiaro comporta soltanto vantaggi per tutti gli interessati. I due interpellati propongono pertanto di precisare nella legge che il trasferimento dei dati è finanziato dai fondi di compensazione.

4.17 Ulteriori adeguamenti nella previdenza professionale

4.17.1 Amministrazione paritetica degli istituti di previdenza

I lavoratori avranno la possibilità di proporre liste di candidati per l’elezione dei loro

rappresentanti in seno all’organo supremo. Inoltre, il diritto di voto e di eleggibilità dei

lavoratori sarà iscritto nella legge.

35 interpellati si esprimono sull’iscrizione nella legge del diritto di voto e di eleggibilità dei lavoratori e sul sistema della scelta della lista nell’elezione dei rappresentanti dei lavoratori in seno all’organo supremo. I pareri favorevoli alla proposta sono 19, i contrari 16.

Cantoni

I 5 Cantoni che si esprimono sull’amministrazione paritetica approvano la modifica SZ, AI, GR, GE, JU). GE sostiene che nella prassi l’implementazione dell’amministrazione paritetica dipende molto dal tipo di istituto di previdenza (cassa autonoma, istituto comune o collettivo) e considera importante che i principi e le eccezioni siano chiari e uguali per tutti gli istituti di previdenza.

Tra i partiti politici, le autorità e le associazioni mantello nazionali di Comuni e città

nessuno si esprime al riguardo.

Associazioni mantello dell’economia

Quattro associazioni mantello dell’economia prendono posizione in merito all’iscrizione nella legge del diritto di voto e di eleggibilità dei lavoratori (USI/economiesuisse, USAM e USS). L’unica voce positiva è quella dell’USS, che considera la possibilità di proporre liste di candidati come un utile strumento per rafforzare i diritti di partecipazione. Inoltre, a suo