Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 105 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 88Fedlex · Rapporto sui risultati
4.17.5 Condizioni per la fondazione di istituti di libero passaggio
Circa la delega al Consiglio federale della facoltà di emanare disposizioni sulla fondazione di istituti di libero passaggio si pronunciano 15 interpellati. 13 pareri sono favorevoli all’adozione della nuova norma di delega, mentre 2 la rifiutano. L’Istituto collettore, l’USAM e Travail.Suisse fanno presente che l’Istituto collettore dovrebbe essere esonerato dall’obbligo di fornire garanzie.
Quattro Cantoni (SZ, AI, GR, JU) si esprimono a favore di questa misura. Tra le associazioni mantello dell’economia, USS, USAM e Travail.Suisse sono concordi con la modifica. L’USAM e Travail.Suisse sottolineano però che si deve garantire che l’obbligo di fornire garanzie previsto per gli istituti di libero passaggio non si applichi all’Istituto collettore. Quest’ultimo possiede meccanismi di sicurezza sufficienti per proteggere il capitale di previdenza ed sottostà direttamente alla vigilanza della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP). Per USI/economiesuisse la proposta è irrilevante per la protezione delle rendite nell’ambito del progetto di base presentato e quindi deve essere stralciata. Essa potrebbe essere riesaminata materialmente nell’ambito di una successiva riforma della LPP e della LFLP.
ASIP, CSEP, ASA/SAV, Istituto collettore, ASA/SVV e Publica approvano la delega al
Consiglio federale della facoltà di emanare disposizioni sulla fondazione di istituti di libero passaggio. L’Istituto collettore parte comunque dal principio che, essendo un istituto di previdenza con un consiglio di fondazione a composizione paritetica, l’obbligo di fornire garanzie non lo riguardi. In caso contrario andrebbe prevista una deroga, poiché le associazioni affiliate non sarebbero in grado di procurare i capitali richiesti.
4.17.6 Adeguamenti concernenti la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP)
Sarà istituita un’apposita base legale affinché la CAV PP possa presentare periodicamente un rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza (art. 64a cpv. 1 lett. h AP-LPP). Parallelamente, verrà precisata la base di calcolo per la determinazione della tassa di vigilanza (art. 64c cpv. 2 lett. a AP-LPP).
18 interpellati hanno inoltrato osservazioni sugli adeguamenti delle disposizioni sulla CAV PP. 11 parteggiano per la proposta, 7 si schierano contro di essa.
Cantoni
5 Cantoni (SZ, AI, GR, JU, VD) appoggiano le ulteriori misure previste in materia di previdenza professionale.
Autorità e istituzioni affini La Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni si dichiara
contraria alla modifica dell’articolo 64c AP-LPP. Dissentendo con quanto esposto nel rapporto esplicativo, non ritiene che il calcolo della tassa in base alle rendite versate sia più semplice da applicare per gli istituti di previdenza rispetto al calcolo in base al numero di beneficiari di rendite; infatti, gli istituti di previdenza non dovrebbero calcolare nulla, ma soltanto provvedere ai versamenti. Il compito si complicherebbe invece per le autorità di vigilanza, poiché nei conti dovrebbe essere generalmente indicato il numero di beneficiari di rendite e non le rendite versate.