Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 105 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 92Fedlex · Rapporto sui risultati

4.17.10 Modifica dell’articolo 79b capoversi 1, 1bis e 2 LPP (riscatti)

Riguardo ai riscatti, l’avamprogetto introduce tre novità:

• gli assicurati avranno il diritto di riscattare le prestazioni regolamentari;

• in caso di riscatto, verrà colmata dapprima la lacuna nell’avere di vecchiaia LPP;

• nell’ottica delle deduzioni fiscali, le rendite correnti o le prestazioni di vecchiaia già versate sotto forma di capitale saranno prese in considerazione per determinare le possibilità di riscatto.

16 interpellati prendono posizione su questa modifica. 5 si schierano a favore, gli altri 11 (associazioni padronali e interpellati facenti parte della categoria «istituti di previdenza e d’assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi») si dichiarano contrari alla proposta o perlomeno la giudicano con occhio critico. I pareri negativi riguardano in particolare i riscatti nell’avere di vecchiaia LPP.

Autorità e istituzioni affini

La CSI si allinea a favore della modifica di legge che fa obbligo agli istituti di previdenza ad accettare riscatti in qualsiasi momento. In particolare, apprezza che le rendite di vecchiaia correnti o le prestazioni di vecchiaia già versate sotto forma di capitale vengano considerate nell’ambito della determinazione delle possibilità di riscatto.

Associazioni mantello dell’economia

Tre associazioni mantello dell’economia si pronunciano sulla modifica: USI/economiesuisse la respingono nell’ambito dell’attuale riforma ma dichiarano che potrebbe essere esaminata nell’ambito di una futura riforma della LPP. L’USAM pensa gli istituti di previdenza dovrebbero poter ancora definire autonomamente in quale misura e a quali condizioni ammettere un riscatto e pertanto si oppone alle proposte disposizioni sulla possibilità di operare riscatti nelle prestazioni regolamentari.

Organizzazioni di assicurati – beneficiari di prestazioni – indipendenti

Le organizzazioni per la terza età ASA/SVS e CSA sono favorevoli alla misura. La possibilità di operare riscatti sino a concorrenza delle prestazioni previste dal regolamento deve essere garantita. Bisogna inoltre tener conto del fatto che dapprima occorre imperativamente pensare a coprire la parte obbligatoria.

Istituti di previdenza e d’assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

Gli otto interpellati che prendono posizione in merito alla modifica dell’articolo 79b LPP esprimono tutti un giudizio critico. I pareri espressi riguardano soprattutto i riscatti nell’avere di vecchiaia LPP. Per la CSEP, simili riscatti nell’avere LPP potrebbero essere ammissibili se i parametri decisivi (saggio minimo di interesse e aliquota di conversione) fossero determinati in base a un calcolo attuariale corretto e se venisse pubblicata una tabella per anno di nascita uniforme valida per tutta la Svizzera. Se queste condizioni non potessero essere garantite, la CSEP si opporrebbe alla modifica proposta. ASIP e VVP rammentano l’esistenza del metodo proporzionale, largamente applicato, e quindi considerano non indispensabile l’adeguamento. A giudizio dell’ASA/SAV la modifica proposta, istituendo una possibilità di riscatto generalizzata nell’avere di vecchiaia del regime obbligatorio, erode i meccanismi di solidarietà iscritti nella LPP. A questo punto occorrerebbe allora chiarire l’interazione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria della previdenza: se un assicurato trasferisce in un nuovo istituto di previdenza una prestazione di libero passaggio di carattere sovraobbligatorio, tale prestazione dovrebbe possibilmente essere utilizzata per operare un