Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 105 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 89Fedlex · Rapporto sui risultati

Associazioni mantello dell’economia

L’USS si esprime a favore degli adeguamenti, USI/economiesuisse vi si oppongono. Per USI/economiesuisse, le disposizioni proposte sono superflue, poco convincenti e possono trovare posto nelle istruzioni della CAV PP o a livello di ordinanza. L’USAM è contraria all’adeguamento dell’articolo 64a AP-LPP a causa dell’aumento dell’onere amministrativo che esso comporta per gli istituti di previdenza. Per quanto concerne l’articolo 64c AP-LPP, chiede che il numero di rendite per figli versate sia formalmente escluso dal calcolo dei costi.

Organizzazioni di assicurati – beneficiari di prestazioni – indipendenti

Il CSA appoggia gli adeguamenti delle disposizioni concernenti la CAV PP. L’ASA/SVS approva la modifica dell’articolo 64a AP-LPP, ma è contraria a quella dell’articolo 64c, poiché predispone a una situazione di sovraregolamentazione.

Istituti di previdenza e d’assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi, altre organizzazioni interessate

Tra gli interpellati appartenenti a questa categoria, Publica appoggia sostanzialmente questa proposta, purché non ne derivi un aumento dell’onere amministrativo e non si creino ridondanze. ASIP e VVP respingono entrambe le modifiche. La CSEP si oppone alla modifica di cui all’articolo 64a AP-LPP, poiché gli istituti di previdenza possono raccogliere i dati anche su base volontaria e i compiti della CAV PP non devono essere estesi inutilmente. Approva invece l’articolo 64c AP-LPP ma auspicherebbe che si sostituisca il termine «assicurati» con quello di «destinatari». L’ASA/SAV approva il proposto articolo 64a AP-LPP, ma si oppone al nuovo articolo 64c AP-LPP. Il Groupe Mutuel chiede lo stralcio dell’articolo 64a AP-LPP. Quanto all’articolo 64c AP-LPP, domanda che il numero di rendite per figli versate non sia considerato nel calcolo dei costi.

GastroSuisse approva l’adeguamento delle disposizioni in questione.

4.17.7 Limitazione del versamento in contanti della prestazione d'uscita nel caso di importi esigui

La possibilità di esigere il pagamento in contanti di importi esigui (art. 5 cpv. 1 lett. c LFLP) va limitata: il pagamento in contanti potrà essere richiesto solo dagli assicurati che non aderiscono a un istituto di previdenza nei tre mesi successivi alla fine dell'ultimo rapporto previdenziale.

In merito alla prevista limitazione del pagamento in contanti di importi esigui si esprimono in totale 26 interpellati. 9 di essi parteggiano per la misura proposta, 17 si dichiarano invece contrari. Gli avversari della misura fanno presente che gli istituti di previdenza sarebbero bloccati per almeno tre mesi e dovrebbero esigere a posteriori dagli assicurati la prova che nei tre mesi successivi alla fine dell’ultimo rapporto previdenziale non si sono affiliati a un istituto di previdenza.

Cantoni

Tre Cantoni (AI, GR e JU) si schierano a favore della misura. Un Cantone (SZ) la respinge, poiché in questi casi gli istituti di previdenza sarebbero bloccati per almeno tre mesi e dovrebbero esigere a posteriori dagli assicurati la prova simultanea che nei tre mesi successivi all’ultimo rapporto previdenziale non si sono di nuovo affiliati a un istituto di previdenza.