Rapporto continuazione

Consultazione 2013/32: Revisione totale dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 50 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo

- Tutte le PMI possono beneficiare del sistema di fideiussioni per le PMI, che non è limitato a determinati settori.

- Il sistema non è circoscritto geograficamente ed è applicabile in tutta la Svizzera.

- Le PMI estere in Svizzera non sono discriminate.

Poiché il sistema di fideiussioni per le PMI non costituisce una sovvenzione specifica, esso non soggiace all’obbligo di notifica (art. 25); pur essendo menzionato nel rapporto della Segreteria dell’OMC62 non richiede una notifica.

Come evidenziato nel rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 15 novembre 2005, il sistema di fideiussioni per le PMI è compatibile con gli impegni della Svizzera nei confronti dell’Unione europea (UE), e in particolare con l’articolo 23 paragrafo 1 iii dell’Accordo del 22 luglio 197263 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (Accordo di libero scambio del 1972). Secondo l’articolo 23 paragrafo 1 iii, è incompatibile con il buon funzionamento dell’Accordo ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni. Con questa disposizione si intende impedire che la concessione di massicce sovvenzioni procuri alle imprese un vantaggio concorrenziale attraverso il quale potrebbero aumentare le loro esportazioni. Poiché gli aiuti finanziari derivanti da impegni fideiussori sono di modesta entità, la compatibilità con l’Accordo di libero scambio è garantita.

3.3 Rapporti con il diritto europeo

Conformemente all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nell’UE sono in linea di principio vietati, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Conformemente all’articolo 108 TFUE gli Stati membri dell’UE devono in linea di principio informare la Commissione europea sull’introduzione di tali misure (obbligo di notifica). Il controllo degli aiuti statali è di competenza della Commissione europea.

Queste norme dell’UE non soltanto prevedono un particolare trattamento per le PMI, ma fissano anche una soglia per aiuti statali di scarsa entità, i cosiddetti de minimis. La Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (oggi art. 107 e 108 TFUE) agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie64 stabilisce i metodi di calcolo dell’equivalente-sovvenzione in denaro contante. Per le garanzie prestate dallo Stato, questa cifra risulta dal prodotto tra l’importo del credito garantito e il tasso annuo di perdite probabile, da cui vanno poi dedotti i recuperi e i premi di rischio versati dai beneficiari della garanzia. Gli equivalenti-sovvenzione annui65 sono prima trasformati in contanti con l’applicazione di un tasso di riferimento e poi aggiunti all’equivalente-sovvenzione totale66.

Riportato alla Svizzera e indipendentemente dagli impegni internazionali, ciò significa che, nell’ipotesi di un volume di fideiussioni di 218 milioni CHF (stato a fine 2012), l’equivalentesovvenzione totale ammonta a quasi 17 milioni CHF. Se il volume delle fideiussioni raggiun-

62 OMC (2013) 63 RS 0.632.401 64 UE (2000) 65 Equivalente-sovvenzione annuo anno x = portafoglio x partecipazione della Confederazione alle perdite x tasso di perdite netto – (portafoglio x premio di rischio) Es. equivalente-sovvenzione annuo anno 0: 218 mio. CHF x 65 % x 4,25 % - (218 mio. CHF x 1,25 %) = 3,31 mio. CHF 66 Equivalente-sovvenzione totale = somma degli equivalenti-sovvenzione annui – sconto su 10 anni. Ipotesi ammesse: Tasso di perdite annuo netto del 4,25 % (probabilità di fallimento annuo del 5 % del portafoglio, tasso di recuperi previsti dello 0,75 % del portafoglio), diminuzione lineare del portafoglio di fideiussioni su 10 anni, tasso di sconto del 3 %. 644.10/2011/00954 \ COO.2101.104.5.4020543 20/50