Rapporto continuazione

Consultazione 2013/32: Revisione totale dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 50 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

gesse i 923 milioni CHF, corrispondenti al limite legale della garanzia federale (600 mio.

CHF), ne risulterebbe equivalente-sovvenzione totale di circa 70 milioni CHF.

In ogni caso, questi aiuti sono inferiori al limite vigente nell’UE per gli aiuti statali alle PMI. Per gli aiuti agli investimenti questi limiti («intensità lorda dell’aiuto») sono del 15 % per le piccole imprese e del 7,5 % per le medie imprese secondo l’articolo 4 del Regolamento (CE)

n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI67. L’intensità lorda dell’aiuto esprime il rapporto tra i costi d’investimento totali e l’equivalente-sovvenzione totale. Negli esempi di cui sopra, ammettendo che il rapporto tra il volume degli investimenti e quello delle fideiussioni sia di circa 3,568, l’intensità lorda media dell’aiuto equivarrebbe al 2,2 %69 e sarebbe quindi nettamente inferiore ai limiti europei.

Secondo il nuovo regolamento de minimis70 in vigore dal 2007, gli aiuti che non eccedono la soglia di 200 000 EUR su un periodo di tre anni non sottostanno all’articolo 107 paragrafo 1 TFUE e non sono pertanto soggetti agli obblighi di notifica e di sospensione dell’aiuto di cui all’articolo 108 paragrafo 3 TFUE. Per quanto concerne le norme in materia di fideiussioni è stato definito un limite specifico: se vengono accordati aiuti alle imprese, la parte del mutuo garantita da fideiussioni, per rientrare nel campo d’applicazione del regolamento de minimis, non può eccedere complessivamente 1,5 milioni EUR per impresa. Questo limite massimo è stato stabilito secondo un metodo di calcolo dell’importo dell’aiuto per i mutui a favore di imprese redditizie. Esso è stato fissato in base al fatto che, tenuto conto di un fattore del 13 % (tasso netto di insolvibilità), che rappresenta lo scenario più sfavorevole per i regimi di fideiussione nell’UE, l’equivalente-sovvenzione lordo di una fideiussione dell’ammontare di 1,5 milioni EUR è considerato identico alla soglia de minimis (200 000 EUR)71.

Riassumendo, si constata che il sistema di fideiussioni svizzero è compatibile con il diritto europeo vigente in materia di aiuti statali. Inoltre, quasi tutti i Paesi membri dell’UE presentano aiuti statali simili. Anche un eventuale aumento del limite delle fideiussioni sembra essere in linea di principio compatibile con il diritto europeo, ma richiederebbe un’analisi più approfondita, soprattutto nell’ottica della costante evoluzione del diritto europeo in materia di aiuti pubblici.

3.4 Conclusioni

3.4.1 Conclusioni degli autori della valutazione

Basandosi sui risultati del confronto internazionale, gli autori della valutazione formulano le possibili raccomandazioni seguenti per l’ulteriore sviluppo del sistema di fideiussioni svizzero per le PMI72:

(1) Aumento del limite delle fideiussioni

L’aumento del limite delle fideiussioni permetterebbe alle cooperative di fideiussione di essere meglio percepite come partner finanziari che dispongono di linee di credito rispettabili e di partecipare alla strutturazione di finanziamenti di media entità.

67 UE (2001) 68 HSG-KMU (2013) 69 CHF 17 mio. / (218 mio. CHF x 3,5) = 2,2 % o 70 mio. CHF / (923 mio. CHF x 3,5) = 2,2 % 70 UE (2006) 71 UE (2006), considerando n. 15. Il regolamento attuale scade alla fine del 2013. Il progetto di nuovo regolamento prevede una distinzione del limite massimo in funzione della scadenza. In futuro le fideiussioni dell’ammontare di 1,5 milioni EUR accordate per una durata massima di 5 anni e le fideiussioni dell’ammontare di 750 000 EUR accordate per una durata massima di 10 anni dovranno essere considerate identiche alla soglia de minimis di

200 000 EUR. 72 PwC (2013) 644.10/2011/00954 \ COO.2101.104.5.4020543 21/50