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Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 46 pagine

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Sezione 2: Destinazione dell’utile netto dei giochi di grande estensione

Art. 126 Destinazione dell’utile netto a scopi d’utilità pubblica

1I Cantoni utilizzano integralmente l’utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive per scopi d’utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo.

2È escluso utilizzare l’utile netto per adempiere compiti di diritto pubblico previsti dalla legge, salvo se si tratta di un finanziamento complementare di tali compiti negli ambiti di cui al capoverso 1.

3L’utile netto dei giochi di destrezza non è vincolato a uno scopo previsto dalla presente legge.

Art. 127 Conti distinti

1L’utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive non può confluire nei consuntivi dei Cantoni.

2Gli organizzatori versano l’utile netto ai Cantoni in cui si sono svolte le lotterie e le scommesse sportive.

Art. 128 Versamento di sussidi

1I Cantoni disciplinano in un atto normativo:

a. le autorità indipendenti cui compete la ripartizione dei fondi;

b. i criteri che tali autorità devono applicare per la concessione dei sussidi.

2I sussidi possono essere concessi soltanto se il richiedente attesta debitamente di soddisfare detti criteri.

3Nell’attribuire i sussidi le autorità competenti garantiscono nei limiti del possibile un trattamento equo delle domande.

4I Cantoni possono destinare una parte dell’utile netto a scopi intercantonali o nazionali d’utilità pubblica.

Art. 129 Trasparenza dell’attribuzione dei fondi

1Le autorità competenti secondo l’articolo 128 pubblicano in forma adeguata l’importo dei sussidi, precisando i destinatari e i settori.

2Pubblicano ogni anno il proprio conto.