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Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 46 pagine
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Sezione 3: Destinazione dell’utile netto dei giochi di piccola estensione
Art. 130
1Gli organizzatori di piccole lotterie e di scommesse sportive locali che intendono destinare l’utile netto ai propri fini, devono perseguire scopi d’utilità pubblica.
2L’utile netto dei tornei di giochi in denaro non è vincolato a uno scopo.
Capitolo 10: Disposizioni penali
Sezione 1: Reati
Art. 131 Crimini e delitti
1È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a. organizza, attua o mette a disposizione giochi di grande estensione o giochi da casinò, senza essere titolare delle concessioni o autorizzazioni necessarie;
b. pur essendo a conoscenza dello scopo a cui sono destinati, mette a disposizione di persone che non sono titolari delle concessioni o autorizzazioni necessarie i mezzi tecnici per l’esercizio di giochi di grande estensione o giochi da casinò;
c. fornendo indicazioni inveritiere o in altra maniera, ottiene in modo fraudolento il rilascio di una concessione o autorizzazione.
2Chi agisce per mestiere o in banda è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere.
3Chi agisce per negligenza nei casi di cui al capoverso 1 lettera a è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
Art. 132 Contravvenzioni
1È punito con la multa fino a 500 000 franchi chiunque intenzionalmente:
a. organizza, attua o mette a disposizione giochi di piccola estensione senza essere titolare delle autorizzazioni necessarie;
b. fa pubblicità per giochi in denaro non autorizzati in Svizzera, pubblica detta pubblicità o fa da intermediario di detta pubblicità;
c. fa pubblicità per giochi in denaro autorizzati rivolta a persone escluse dal gioco o a minorenni;
d. autorizza a giocare persone che non hanno raggiunto l’età legale secondo l’articolo 69 capoversi 2 e 3 o sono escluse dal gioco ai sensi dell’articolo 77 oppure versa a dette persone una vincita superiore al valore soglia di cui all’articolo 77 capoverso 3;