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Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 46 pagine
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3Le case da gioco adeguano i propri piani, le procedure e i processi alla presente legge. Sottopongono le modifiche alla CFCG entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 141 Domanda per giochi online
Dall’entrata in vigore della presente legge, le case da gioco titolari di una concessione possono presentare una domanda di estensione della concessione al diritto di proporre giochi da casinò online.
Art. 142 Autorizzazione d’organizzatore per giochi di grande estensione
1Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della presente legge presentano alla competente autorità intercantonale una domanda d’autorizzazione d’organizzatore.
2Se la domanda è respinta o se entro il termine di cui al capoverso 1 non è presentata una domanda d’autorizzazione, l’autorizzazione rilasciata secondo il vecchio diritto scade due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Art. 143 Autorizzazione del gioco per giochi di grande estensione
1I titolari di un’autorizzazione rilasciata conformemente al vecchio diritto per le lotterie e le scommesse intercantonali o per gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza possono continuare a proporre tali giochi soltanto se:
a. la domanda di un’autorizzazione d’organizzatore secondo l’articolo 142 è stata approvata; e
b. presentano all’autorità intercantonale d’esecuzione, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, una domanda d’autorizzazione del gioco.
2Le autorizzazioni secondo il capoverso 1 restano valide finché la decisione in merito alla domanda d’autorizzazione è passata in giudicato, ma almeno per due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.
3Se entro il termine di cui al capoverso 1 non è presentata una domanda d’autorizzazione del gioco, l’autorizzazione rilasciata secondo il vecchio diritto scade due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.
4Dall’entrata in vigore della presente legge, l’autorità intercantonale d’esecuzione esercita la vigilanza sui giochi di destrezza svolti in modo automatizzato, online o a livello intercantonale.