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Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 46 pagine
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Art. 144 Autorizzazione di nuovi giochi di grande estensione
1Dall’entrata in vigore della presente legge, i titolari di autorizzazioni rilasciate secondo il vecchio diritto per le lotterie e le scommesse organizzate a livello intercantonale possono presentare, prima del rilascio di un’autorizzazione d’organizzatore, una domanda per l’autorizzazione di nuovi giochi di grande estensione.
3Se la domanda d’autorizzazione d’organizzatore secondo l’articolo 142 è respinta, l’autorizzazione per i giochi di cui al capoverso 1 scade con il passaggio in giudicato della decisione relativa alla domanda d’autorizzazione.
4Se entro il termine di cui all’articolo 142 capoverso 1 non è presentata una domanda d’autorizzazione d’organizzatore, l’autorizzazione per i giochi di cui al capoverso 1 scade alla fine di tale periodo.
Art. 145 Autorizzazione di giochi di piccola estensione
1Le autorizzazioni di giochi di piccola estensione ai sensi della presente legge rilasciate dai Cantoni conformemente al vecchio diritto, restano in vigore al massimo per due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
2Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, i Cantoni adeguano la legislazione alle esigenze della presente legge e delle sue ordinanze d’esecuzione.
3Le domande d’autorizzazione di giochi di piccola estensione ai sensi della nuova legge presentate dopo l’entrata in vigore della nuova legge, ma prima dell’adeguamento della legislazione cantonale, sottostanno al vecchio diritto.
Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore
Art. 146
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova