Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
caso, ad esempio, di famiglie o di colleghi d’ufficio. Non rientra ad esempio nel campo d’applicazione della legge neanche l’organizzazione tra colleghi di lavoro di pronostici per importanti tornei di calcio, a condizione che gli organizzatori non ne traggano vantaggi finanziari. Nei casi in cui vi sono soltanto legami deboli tra i partecipanti, il numero di questi ultimi deve essere ristretto affinché un gioco in denaro possa considerarsi organizzato in ambito privato. Se necessario, i Cantoni sono liberi di prevedere determinate regole per i giochi in ambito privato. In altre parole, in quest’ambito la Confederazione rinuncia alle sue competenze legislative esclusive e lascia ai Cantoni la possibilità di emanare un proprio disciplinamento.
Neppure i giochi di destrezza (per la definizione si veda l’art. 3 lett. d) rientrano nel campo d’applicazione della legge, a condizione che soddisfino cumulativamente le seguenti condizioni: non sono proposti in modo automatizzato, a livello intercantonale o online (lett. b). Si tratta di giochi socialmente innocui, come ad esempio diverse forme di «Jass», considerati, secondo la prassi attuale, giochi di destrezza che, date certe condizioni (svolti non in modo automatizzato, non a livello intercantonale e non online), non rientrano nel campo d’applicazione della legge neppure se vengono giocati per denaro e non esclusivamente in ambito privato. Questi giochi non sono pericolosi, innanzitutto perché per la vittoria è decisiva l’abilità dei giocatori; inoltre, essi non si svolgono in modo automatizzato, a livello intercantonale o online. Se necessario, i Cantoni possono tuttavia prevedere determinate regole anche per questi giochi. Neppure in questo ambito la Confederazione fa uso delle sue competenze legislative. Per le nozioni «esercitati in modo automatizzato» e «esercitati online» si veda il commento all’articolo 3 lettera e.
Le competizioni sportive possono rientrare nella definizione dei giochi in denaro di cui all’articolo 3 lettera a. Ciò è il caso se è richiesta una tassa d’iscrizione ed è possibile vincere un premio in denaro, come accade frequentemente nei tornei di tennis. Tali competizioni vanno pertanto escluse dal campo d’applicazione della legge sui giochi in denaro (lett. c). Di conseguenza chi partecipa attivamente a una competizione sportiva non fa una scommessa sportiva. La deroga per le competizioni sportive si sovrappone parzialmente a quella per i giochi di destrezza secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettera b. Anche nelle attività sportive è di regola decisiva l’abilità degli sportivi. La deroga non concerne invece le scommesse sportive, in cui la vincita dipende dal pronostico dell’andamento o del risultato della competizione, senza partecipazione attiva alla competizione stessa (cfr. art. 3 lett. c). Le scommesse sportive rientrano pertanto nel campo d’applicazione della legge sui giochi in denaro.
La lettera d esclude dal campo d’applicazione della legge i giochi a premi e i concorsi destinati a promuovere le vendite. Per questi giochi non può essere richiesta una posta legata direttamente al gioco – che invece ci sarebbe se per comunicare la partecipazione al gioco la tassa di trasmissione fosse più elevata (ad esempio per mezzo di un numero dei servizi a valore aggiunto). I giochi in denaro con una posta legata al gioco devono rientrare in ogni caso nel campo d’applicazione della legge. I giochi a premi e i concorsi esclusi dal campo d’applicazione della legge possono essere organizzati soltanto per vendite promozionali, il che significa che devono sempre essere collegati all’acquisto di un prodotto o di un servizio. A titolo di esempio si possono menzionare la distribuzione di tagliandi di partecipazione a un gioco o a un concorso in occasione dell’acquisto di merci nel commercio al dettaglio, il cruciverba a premi in una rivista o l’abbonamento messo in palio in un quiz con possibilità di vincita. La possibilità di partecipare gratuitamente va comunque sempre garantita e comunicata in modo chiaro e inequivocabile. Inoltre, la partecipazione gratuita deve essere disponibile e accessibile in modo altrettanto agevole come la partecipazione a pagamento e il numero dei partecipanti non può essere più limitato rispetto a quello dei