Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

limita a fissare per legge l’istituzione di un simile organo intercantonale, comprese le sue principali competenze e i requisiti minimi a garanzia della sua indipendenza. Per il resto i Cantoni restano liberi.

Il presente avamprogetto non impone ai Cantoni di far parte di tale organo: solamente i Cantoni che intendono autorizzare giochi di grande estensione sul proprio territorio devono designare un’autorità comune di vigilanza.

Organo di coordinamento

L’articolo 106 capoverso 7 Cost. prescrive di istituire un organo comune il cui ruolo principale consiste nel migliorare il coordinamento tra Confederazione e Cantoni e in particolare nel prevenire e contribuire a risolvere i conflitti di competenza tra la CFCG e l’autorità intercantonale d’esecuzione, ad esempio nel caso in cui non sia chiaro come qualificare un determinato gioco. Il presente avamprogetto prevede una procedura a tappe per risolvere i conflitti: in un primo tempo le autorità interessate si consultano e, in caso di divergenza, procedono a uno scambio di opinioni. Se lo scambio è infruttuoso, sottopongono il caso all’organo di coordinamento composto, su base paritetica, da rappresentanti delle autorità d’esecuzione federali e cantonali. Tale organo non ha competenze decisionali e può solamente emanare raccomandazioni.

Commissione consultiva per la prevenzione del gioco eccessivo

La commissione è un organo puramente consultivo composto da specialisti in materia di ludopatia. Il suo compito principale è offrire consulenza sulle questioni riguardanti la prevenzione alle autorità d’esecuzione della legge, agli organizzatori dei giochi in denaro e alle autorità sanitarie cantonali e federali. La commissione fornisce informazioni aggiornate sulla ricerca e la prassi in materia di prevenzione del gioco eccessivo. Inoltre, sostiene le suddette autorità e organizzazioni, in quanto consente loro di fondarsi su una valutazione indipendente. La creazione di questo organo sottolinea l’importanza che l’avamprogetto conferisce alla prevenzione.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il capoverso 1 definisce il campo d’applicazione della legge. L’avamprogetto disciplina l’ammissibilità dei giochi in denaro, la loro organizzazione e l’impiego del prodotto dei giochi. L’espressione «giochi in denaro» è definita nell’articolo 3 lettera a.

Il capoverso 2 esclude sei categorie dal campo d’applicazione della legge. L’avamprogetto non si applica ai giochi in denaro in ambito privato (lett. a). Per evitare elusioni della legge, nella prassi occorrerà applicare questa deroga in modo restrittivo. Non si tratta ad esempio di un gioco in ambito privato se è organizzato per mestiere o annunciato pubblicamente. Inoltre, l’ambito privato è dato soltanto se la cerchia dei partecipanti è molto ristretta. Nella valutazione di tale criterio occorre tenere conto di tutte le circostanze di un evento. Le condizioni concernenti il numero dei partecipanti a un gioco in ambito privato possono essere tutt’al più meno severe nei casi in cui tra le persone esiste, a prescindere dalla partecipazione al gioco, un legame evidente e stretto sotto il profilo spazio-temporale. È il