Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
Come previsto dal diritto vigente e dall’articolo 106 capoverso 2 Cost., gli introiti della tassa sul prodotto lordo dei giochi continueranno a essere destinati al finanziamento dell’AVS e dell’AI. Attualmente gli utili sono destinati esclusivamente al fondo AVS.
L’utile netto delle case da gioco continuerà a essere soggetto all’imposta federale, cantonale e comunale diretta.
Utilizzazione del prodotto dei giochi di piccola e di grande estensione
Secondo l’articolo 106 capoverso 6 Cost., gli utili netti dei giochi di grande estensione, ad eccezione di quelli di destrezza, devono essere utilizzati integralmente per scopi d’utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo. Gli organizzatori di giochi di grande estensione (attualmente Swisslos e la Loterie Romande) potranno così continuare ad avere un ruolo importante nel sostenere progetti, attività o manifestazioni a vantaggio della collettività.
I Cantoni continueranno a disporre di un ampio margine di manovra per quanto riguarda l’utilizzazione dei fondi, ma l’avamprogetto introduce per l’amministrazione e l’impiego di tali fondi qualche regola di base tesa in particolare a garantire la trasparenza.
Anche gli utili delle piccole lotterie e delle scommesse sportive locali dovranno essere destinati a scopi d’utilità pubblica. In questo contesto, la nozione di utilità pubblica rivestirà tuttavia un’accezione più ampia rispetto ai giochi di grande estensione, al fine di dare la possibilità alle associazioni locali di continuare a organizzare lotterie e tombole per finanziare le proprie attività.
I piccoli tornei di giochi in denaro non saranno invece sottoposti all’obbligo di destinare gli utili a scopi d’utilità pubblica.
1.2.6 Autorità
Le autorità incaricate di compiti specifici nel settore dei giochi in denaro sono quattro, due delle quali esistono già: la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) e l’autorità intercantonale d’esecuzione. Le altre due, ossia l’organo di coordinamento e la commissione consultiva, sono istituite dal presente avamprogetto.
Commissione federale delle case da gioco
La CFCG è un’autorità federale indipendente, il cui ruolo principale è sorvegliare le case da gioco e lottare contro le offerte illegali di gioco. L’avamprogetto non modifica in modo significativo i compiti e l’organizzazione di questa autorità.
Autorità intercantonale d’esecuzione
L’autorità intercantonale d’esecuzione è preposta alla vigilanza dei giochi di grande estensione che in virtù dell’articolo 106 capoverso 3 Cost. compete ai Cantoni. Attualmente è la Comlot, introdotta dalla Convenzione intercantonale del 7 gennaio 2005, a vigilare sul mercato delle grandi lotterie e delle scommesse. Probabilmente la Comlot continuerà a farlo, ma i Cantoni saranno comunque liberi di prevedere un’altra autorità; il legislatore federale non può infatti imporre loro l’istituzione di un determinato organo. Il presente avamprogetto si