Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 67Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

Tra i possibili motivi d’opposizione, i fornitori possono in particolare far valere di aver preso le misure necessarie per rendere il loro sito inaccessibile dalla Svizzera. Sono ipotizzabili tre modi di procedere:

1) ai giocatori attivi dalla Svizzere viene impedito l’accesso al sito mediante il blocco della diffusione (geoblocking);

2) il contenuto incriminato non è più offerto in Svizzera, sempre mediante il blocco della diffusione (geoblocking);

3) i giocatori domiciliati in Svizzera sono esclusi dal gioco mediante un sistema che impedisce loro di registrarsi come clienti con un indirizzo di domicilio in Svizzera.

Art. 90 Comunicazione degli elenchi delle offerte di gioco bloccate

Oltre alla pubblicazione ufficiale degli elenchi delle offerte bloccate, che vale come notificazione ai destinatari ed è disciplinata dall’articolo 89, è altresì necessario che le liste siano facilmente accessibili, a titolo di informazione, a tutti gli interessati, ossia a chi offre i giochi bloccati, ai potenziali giocatori e alle autorità di vigilanza straniere. È pertanto previsto che la CFCG e l’autorità intercantonale d’esecuzione pubblichino sul loro sito Internet il proprio elenco con un link al sito Internet dell’altra autorità (cpv. 1).

Spetta in seguito ai fornitori di servizi di telecomunicazione mettere in atto il blocco. La terminologia usata dall’avamprogetto è quella della legislazione sulle telecomunicazioni. In applicazione dell’articolo 4 LTC e dell’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza del 9 marzo 200763 sui servizi di telecomunicazione, l’Ufficio federale delle comunicazioni tiene un registro dei fornitori di servizi di telecomunicazione notificati. Ovviamente ciò riguarda soprattutto la fornitura di accessi a Internet.

Per la trasmissione degli elenchi ai fornitori di servizi di telecomunicazione, il capoverso 2 prevede una procedura semplice e sicura, che deve essere messa in atto dalle due autorità competenti. Il modo in cui queste devono trasmettere i loro elenchi (per via elettronica o in altro modo) ai fornitori di servizi di telecomunicazione sarà disciplinato dall’ordinanza. Il sistema previsto è quello utilizzato dallo SCOCI nel settore della pedopornografia su Internet: l’elenco aggiornato figurerà su un server sicuro al quale i fornitori di servizi di telecomunicazione hanno direttamente accesso.

La comunicazione, alla stregua della pubblicazione sul sito Internet delle autorità competenti, non esplica effetti giuridici. Fa stato unicamente la notificazione dell’elenco conformemente all’articolo 89.

Il capoverso 3 prevede un diritto di opposizione particolare per i fornitori di servizi di telecomunicazione. Anche se non sono i destinatari diretti della decisione di bloccare un’offerta, i loro diritti e obblighi ne risultano intaccati, nella misura in cui la legge impone loro di attuare il blocco, il che genera oneri finanziari, operativi e amministrativi. I fornitori di servizi di telecomunicazione devono pertanto disporre di un rimedio giuridico contro le decisioni di blocco. I motivi che possono far valere per l’opposizione sono tuttavia limitati: possono infatti invocare soltanto il carattere sproporzionato sotto il profilo tecnico e operativo delle misure di blocco ordinate. In altre parole, possono opporsi alla decisione di blocco se l’attuazione di quest’ultimo richiede uno sforzo sproporzionato, essendo le misure tecniche necessarie troppo costose o tecnicamente troppo complicate.

63 RS 784.101.1