Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine

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renza d’età tra l’adottante e l’adottato, così come gli altri argomenti addotti a sfavore dell’adozione, è stato motivato in modo differenziato e non arbitrario. La disparità di trattamento di cui è stata oggetto la ricorrente rispetto a donne più giovani non è pertanto discriminante, per cui non è stata constatata alcuna violazione della convenzione;

 finora, la Corte EDU si è espressa soltanto in alcuni casi sull’ammissibilità

dell’adozione anche per coppie omosessuali: nel caso Fretté contro Francia43, del 2002, un uomo si è visto rifiutare l’adozione singola a motivo del suo orientamento sessuale, nonostante le competenti autorità abbiano affermato la sua idoneità di massima all’adozione di un minorenne. La Corte EDU non ha considerato questa decisione una violazione della CEDU. Nonostante avesse costatato una disparità di trattamento fondata sull’orientamento sessuale, la Corte EDU ha deciso di lasciare agli ordinamenti giuridici nazionali un ampio margine di manovra, rinunciando ad abrogare la decisione dei tribunali francesi, poiché riteneva che, all’epoca, le ripercussioni su un minorenne del fatto di crescere con uno o due genitori omosessuali fossero ancora controverse in seno alle cerchie scientifiche;

 la Grande Camera della Corte è però poi giunta a decisione contraria il

22 gennaio 2008, nel caso E.B. contro Francia44: alla ricorrente, che viveva con la sua partner in una relazione omosessuale, è stata respinta una richiesta di adozione singola con la motivazione che mancava la figura paterna. Inoltre riteneva poco chiaro quale ruolo avrebbe assunto la partner nella vita dell’adottando. La Corte CEDU ha per contro rilevato che questi argomenti sarebbero rilevanti anche nel caso di adozioni singole da parte di persone eterosessuali e che la Camera inferiore, adducendo tali circostanze soltanto nel caso di coppie omosessuali, avrebbe operato un’inammissibile differenziazione fondata sull’orientamento sessuale della coppia, qualificata come discriminatoria ai sensi dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 CEDU;

 il 15 marzo 2012 la Corte EDU ha infine deciso in merito al caso Gas e Dubois

contro Francia45, in cui si trattava di due donne che convivevano dal 1989. Nel 2000, in seguito a una donazione anonima di sperma effettuata in Belgio, una delle due ha dato alla luce un bambino. Nel 2002 hanno contratto un’unione domestica registrata secondo il diritto francese (pacte civil de solidarité, PACS). Due anni dopo, la partner della madre ha presentato richiesta per l’adozione semplice del bambino (adoption simple), al fine di creare un vincolo di filiazione e in tal modo ottenere l’autorità parentale congiunta. Le competenti autorità francesi hanno respinto la richiesta nel 2006, con la motivazione che, nonostante le condizioni formali siano soddisfatte, l’adozione non era nell’interesse del bambino dato che avrebbe comportato lo scioglimento del vincolo di filiazione legale con la madre naturale. La Corte EDU ha confermato questa decisione affermando che non è possibile stabilire un’analogia con le coppie coniugate data la mancanza di una situazione paragonabile al matrimonio. In particolare, conformemente alla giurisprudenza della Corte EDU, gli Stati membri non sono obbligati ad ammettere il matrimonio per le coppie omosessuali. Se in uno Stato fosse creato un istituto giuridico proprio per le cop-

43 Ricorso n. 36515/97.

44 Ricorso n. 43546/02.

45 Ricorso n. 25951/07.