Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine

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In un caso più recente, Godelli contro Italia51 del 25 settembre 2012, la ricorrente era stata abbandonata dalla madre dopo la nascita, collocata in un orfanotrofio e in seguito adottata (adozione semplice). All’età di dieci anni ha appreso di non essere la figlia naturale dei suoi genitori. Malgrado le ripetute domande, questi ultimi non le hanno fornito risposte sulla sua origine. A 63 anni la ricorrente ha nuovamente cercato di ottenere informazioni in merito, ma la madre naturale aveva espressamente indicato, nell’atto di nascita, il desiderio che la sua identità non fosse divulgata. Dato che il diritto italiano tutela l’interesse della madre a mantenere segreta la sua identità, gli sforzi della ricorrente sono stati vani. Sulla base dell’articolo 8 CEDU, la Corte EDU ha stabilito che gli interessi contrapposti delle due parti non sono stati considerati equamente poiché la legislazione italiana non concede alcun accesso alle informazioni relative ai genitori naturali che non hanno acconsentito alla loro divulgazione e ha pertanto constatato una violazione dell’articolo 8 CEDU. Nel caso Odièvre contro Francia52 del 13 febbraio 2003, leggermente diverso, la Grande Camera doveva decidere se l’impossibilità di conoscere l’identità dei genitori biologici, fondata in Francia sull’opzione del parto anonimo, violasse l’articolo 8 CEDU. Ha negato una tale violazione poiché riteneva che gli interessi contrapposti siano stati considerati equamente in quanto la ricorrente aveva ottenuto determinate informazioni sulla sua nascita e sui suoi genitori naturali, la cui identità non era però stata svelata.

2 Diritto comparato

2.1 Condizioni dell’adozione

2.1.1 Età minima e massima, differenza d’età con l’adottato

Alcuni Stati non prevedono alcuna età minima per l’adozione di un minorenne. L’età minima è fissata a 21 anni in Inghilterra (sez. 50 e 51 Adoption and Children Act 2002) e a 25 anni in Germania, dove uno dei due genitori adottivi può contarne anche meno, ma al minimo 21 (§ 1743 BGB). In Austria, il padre adottivo deve avere almeno 30 e la madre 28 anni. In caso di adozione congiunta da parte di una coppia sposata o di adozione del figliastro, si può derogare a queste età minime se tra l’adottando e gli adottanti sussiste già una relazione corrispondente a quella del sangue (§ 180 AGBG). In Francia, l’adozione è ammessa a partire dai 28 anni (art. 343 e 343-1 Code Civil). Diversi Stati quali la Germania, l’Austria, la Svezia o la Norvegia53 prevedono anche un’età massima per i genitori adottivi, di regola fissata a 40 o 45 anni. Altri ordinamenti giuridici prevedono invece una differenza d’età minima (compresa tra 14 e 18 anni) e in parte anche massima (tra i 40 e i 45 anni)54 tra l’adottando e gli adottanti.

2.1.2 Adozione da parte di coppie omosessuali

Nel 2011 il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa ha pubblicato uno studio approfondito sulla situazione delle persone omosessuali in Europa, tema-

51 Ricorso n. 33783/09

52 Ricorso n. 42326/98

53 Cfr. il rapporto del Consiglio federale sulle adozioni in Svizzera, pag. 8.

54 Cfr. il compendio nel rapporto del Consiglio federale sulle adozioni in Svizzera, pag. 8.