Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine
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pie omosessuali, esisterebbe inoltre un certo margine d’interpretazione per quanto riguarda i relativi diritti . Pertanto, il fatto che il diritto francese conceda l’autorità parentale congiunta soltanto alle coppie coniugate è ammissibile. La Corte ha pertanto constatato l’assenza di una violazione della CEDU;
la decisione più recente, nel caso X contro Austria46del 19 febbraio 2013
riguardava due donne omosessuali austriache che vivevano da lungo tempo in una relazione stabile. Una delle due donne intendeva adottare il figlio biologico della partner mediante un’adozione del figliastro. Le autorità austriache hanno respinto la richiesta, nonostante le due donne crescessero congiuntamente il bambino. Nella sua decisione, la Grande Camera della Corte EDU di Strasburgo ha indicato che in linea di massima i legislatori nazionali non sono obbligati a consentire alle coppie omosessuali di sposarsi. Se queste ultime hanno la possibilità di contrarre un’unione domestica registrata al posto del matrimonio, il legislatore dispone di un ampio margine di interpretazione nel definire i diritti e i doveri di tale unione. La Corte EDU non ha pertanto considerato discriminatoria nei confronti delle coppie coniugate, l’impossibilità per uno dei partner in unione domestica di adottare il figlio dell’altro47.
La Corte EDU ha per contro rilevato una discriminazione rispetto alle coppie eterosessuali non sposate. Se un ordinamento giuridico consente l’adozione del figliastro alle coppie eterosessuali non sposate (come era il caso in Austria), deve ammetterla anche per le coppie omosessuali affinché non vi sia una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. Ha pertanto considerato inammissibile, nel suddetto caso, escludere le coppie omosessuali dalla possibilità di adottare il figliastro. In seguito a questa decisione, il 1° agosto 2013 l’Austria ha modificato il diritto in materia di adozione48.
Segreto dell’adozione
Nella sua giurisprudenza relativa all’articolo 8, la Corte EDU ha dedotto un diritto di massima di conoscere la propria filiazione. Il 13 luglio 2006, nel caso Jäggi contro Svizzera49, ha accolto un ricorso interposto contro una decisione del Tribunale federale svizzero50: quest’ultimo aveva rifiutato al ricorrente sessagenario un esame post mortem del DNA volto a stabilire la paternità genetica di un uomo che si era opposto con successo per decenni a un’azione di paternità. Dopo aver confermato la propria giurisprudenza, secondo cui il diritto di conoscere la propria filiazione è parte della sfera privata tutelata dall’articolo 8 CEDU, nella decisione ha precisato che non è possibile dedurre da tale articolo un diritto assoluto di conoscere la propria filiazione. Nella valutazione globale vanno piuttosto sempre considerati anche gli interessi delle altre persone coinvolte. Al contempo la Corte EDU ha espressamente sottolineato l’importanza di massima della filiazione genetica per l’identità di una persona e ha sancito il principio secondo sui l’età avanzata di una persona non riduca in alcun modo il suo interesse a conoscere la propria filiazione.
46 Ricorso 19010/07.
47 X contro Austria (ricorso n. 19010/07), § 106.
48 BGBl. I n. 179/2013.
49 Ricorso n. 58757/00; estratti pubblicati in GAAC 2006, n. 116.
50 In merito alla precedente giurisprudenza Reusser/Schweizer, pag. 614 seg.