Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
da parte di una coppia sposata (55 %) e 15 adozioni singole (3 %). Va pure rilevato il cambiamento dei Paesi di origine degli adottati: nel 1980 il 67 per cento di essi proveniva ancora dalla Svizzera, mentre nel 2011 solo il 34 per cento. Nello stesso periodo sono aumentate in proporzione le adozioni di persone provenienti dall’Africa (dall’1 % al 27 %) e dall’Asia (dall’11 % al 15 %).
4 Interventi parlamentari
4.1 Condizioni dell’adozione
Nel corso degli ultimi anni sono stati depositati diversi interventi parlamentari concernenti il diritto in materia di adozione, per lo più incentrati sulle condizioni necessarie per l’adozione:
la mozione Hubmann60 del 2005, che chiedeva di abbassare e di limitare verso
l’alto l’età minima degli adottanti, nonché di ridurre la durata minima del matrimonio al momento dell’adozione. Inoltre esigeva di esaminare le possibilità di tenere debitamente conto della durata della vita in comune di una coppia che ha vissuto in unione stabile (concubinato). Dopo che il Consiglio federale ha proposto di respingerla, la mozione è stata tolta dal ruolo in virtù dell’articolo 119 capoverso 5 lettera a della legge del 13 dicembre 200261sul Parlamento (LParl) perché il Parlamento non l’ha trattata entro due anni;
l’iniziativa parlamentare Roth-Bernasconi62 del 2009 che chiedeva di tenere
maggiormente conto del bene del minorenne in caso di adozioni internazionali, è stata ritirata dall’autrice dopo che le sue richieste hanno potuto essere quasi completamente soddisfatte con l’OAdoz63, entrata in vigore il 1° gennaio 2012;
La mozione Prelicz-Huber del 3 marzo 200964 chiedeva di sottoporre al Parla-
mento una modifica dell’articolo 264a capoverso 2 CC che consentisse l’adozione di un minorenne già a partire dai 30 anni d’età, con la motivazione che l’età minima prevista in Svizzera è inusualmente elevata nel confronto internazionale, costituendo in tal modo un ostacolo all’adozione da parte di tante persone idonee.Il Consiglio federale aveva proposto di accogliere la mozione.
dopo che la mozione è stata accolta dal Consiglio nazionale65, il Consiglio degli
Stati ha adottato un testo della mozione modificato su richiesta della sua Commissione degli affari giuridici, secondo cui l’età minima va abbassata e l’adozione, in particolare del figliastro, va consentita anche a coppie che convivono di fatto stabilmente. La mozione modificata chiedeva inoltre di ridurre a tre anni al massimo la durata del matrimonio o della convivenza di fatto prima dell’adozione quale criterio per valutare la stabilità di una relazione66. Il Consiglio nazionale ha approvato questa nuova versione67. L’iniziativa parlamentare John-Calame68, che chiedeva di mitigare le condizioni per l’adozione affinché
6005.3135 «Adozione: abbassamento dell’età minima dei coniugi desiderosi di adottare e
riduzione della durata minima del matrimonio».
61RS 171.10.
6209.427 «Adozioni internazionali. Migliorare le procedure».
63 RS 211.221.36
64 09.3026 «Adozione a partire dai 30 anni d’età».
65 Boll. Uff. 2009 N 1281
66 Boll. Uff. 2011 S 196
67 Boll. Uff. 2011 N 2092
68 09.520 «Adozione. Mitigare le disposizioni».