Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine
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figliastro richiede anche sempre di esaminare l’opportunità di ordinare che un curatore personale affianchi l’adottando107. Al contempo, la disposizione d’eccezione dell’articolo 265c numero 2 CC, secondo cui si può prescindere dal consenso di un genitore se egli non si è curato seriamente del figlio, va applicata con estrema moderazione proprio nell’ambito dell’adozione del figliastro108.
L’intenzione di ammettere, in futuro, l’adozione del figliastro non unicamente alle coppie coniugate o registrate, ma anche alle persone che convivono di fatto, solleva le seguenti questioni:
da un lato, il legislatore deve stabilire la durata minima di una convivenza di
fatto perché questa possa essere equiparata a un matrimonio per quanto riguarda la stabilità. Questo principio è già stato deciso dal Parlamento nella mozione 09.3026 Prelicz-Huber che chiede di «fissare a un massimo di tre anni la durata minima […] della convivenza di fatto prima dell’adozione», così da equipararla con il matrimonio e l’unione domestica registrata;
dall’altro – e questo è il compito più difficile – vanno definite le condizioni
materiali che una convivenza di fatto deve soddisfare affinché possa essere equiparata al matrimonio sotto il profilo della stabilità. Il fatto di contrarre un matrimonio o un’unione domestica registrata costituisce una manifestazione della volontà di passare la vita insieme. Questo cambiamento oggettivo di stato permette pure di dedurre che gli aspiranti all’adozione presuppongono una certa stabilità della loro relazione. Per le convivenze di fatto, non esiste un atto formale. Anche in questo caso ci si potrebbe rifare alla durata della relazione per definirne la stabilità. Questo criterio è tuttavia molto impreciso e dipende molto dalla percezione soggettiva della coppia che aspira all’adozione. Nella prassi non si può pretendere che, nell’ambito del rilascio dell’autorizzazione all’adozione, la competente autorità stabilisca retroattivamente la durata di una relazione tra due persone, non da ultimo perché le affermazioni della coppia sono difficilmente verificabili mediante criteri oggettivi. Per questo motivo appare necessario considerare, anziché la durata della relazione, la durata della vita comune, di norma oggettivamente definita da mediante contratti di affitto, dichiarazioni fiscali o certificati di domicilio. Dato che dopo l’adozione i futuri genitori adottivi vivranno regolarmente in un’economia domestica comune con l’adottato, la durata della vita comune è un indicatore che meglio si presta a definire la stabilità di una relazione rispetto alla durata della relazione stessa. L’avamprogetto prescrive dunque, conformemente alle richieste del Parlamento, una comunione domestica della durata di almeno tre anni. Al contempo, come risulta dalla formulazione dell’articolo 264c AP-CC, limita l’adozione del figliastro all’adozione del figlio del coniuge o del partner registrato. La comunione di vita deve quindi assomigliare al matrimonio. In questo modo le altre forme di comunione di vita, quali quelle tra fratelli e sorelle o tra amici, sono escluse.
Se si estende l’adozione del figliastro anche alle coppie che convivono di fatto considerando la durata della comunione domestica come criterio di valutazione della stabilità della relazione, sorge al contempo la domanda come dimostrare, nella prospettiva di un’adozione del figliastro, la necessaria stabilità della relazione di una coppia sposata o registrata, segnatamente se in questo caso,, come in quello
107 Cfr. più sotto cap. 5.6.3.
108 Frank, pag. 1695.