Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
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Da segnalare inoltre che la stessa comminatoria di pena si applica al mancato rispetto delle norme stabilite dalla legge del 30 settembre 2011 sulla ricerca umana113 riguardanti la riutilizzazione di materiale biologico o dati sanitari a scopo di ricerca (art. 63 cpv. 1 lett. c e d della legge sulla ricerca umana).
Lettera b: consegna abusiva di test destinati a uso proprio. Questa lettera tutela penalmente l’articolo 11 e l’articolo 47 capoverso 6. Solo in casi eccezionali i test genetici destinati a uso proprio dovrebbero essere disponibili liberamente sul mercato e alla portata anche dei profani (cfr. art. 34); l’interpretazione dei risultati può infatti condurre a conclusioni errate pericolose e sussiste il pericolo che venga violata la sfera privata di terzi. Attualmente non esistono test genetici utilizzabili autonomamente ai sensi dell’articolo 11 o dell’articolo 47 capoverso 6 che indichino direttamente il risultato. Se in futuro saranno disponibili tali test, potranno essere ammessi solo nella categoria degli «altri esami genetici», cioè solo al di fuori dell’ambito medico e solo se non riguardano aspetti della sfera privata degni di protezione. Se è ammessa la consegna a profani la disposizione penale non trova applicazione, indipendentemente dal fatto che la consegna avvenga in ambito controllato (da parte di un medico, farmacista, ecc.) oppure no.
Bisogna chiedersi fino a che punto è compito del diritto penale interferire in questa materia e proteggere da se stessi i cittadini capaci di discernimento. D’altro canto, un esame genetico fornisce informazioni approfondite riguardanti la sfera privata del singolo. Queste informazioni possono aiutarlo, ma rivelarsi anche un grosso peso. Per questo motivo l’ordinamento giuridico deve garantire che i prodotti pronti per l’uso con i quali è possibile eseguire un esame genetico non siano per principio liberamente disponibili, ma siano utilizzati solo da specialisti, se necessario con l’accompagnamento di una consulenza genetica (art. 18 e 19). Inoltre la diffusione di test a uso proprio sul libero mercato consente la ricerca sul patrimonio genetico di terzi a loro insaputa o contro la loro volontà. Soprattutto per questi motivi è necessario un divieto sanzionato penalmente.
L’elemento distintivo di questo reato è che i test genetici a uso proprio siano consegnati intenzionalmente a profani. Per profani s’intendono le persone che non utilizzano i test nella loro attività professionale o commerciale. Il fatto che la persona utilizzi il test per esaminare il proprio patrimonio genetico o quello di un terzo non comporta alcuna differenza. Ovviamente è ammesso consegnare i test genetici a uso proprio ai commercianti che li distribuiscono agli ambulatori medici e ai laboratori.
Lettere c e d: prescrizione da parte di persone non autorizzate. Sia nell’ambito medico (art. 17 cpv. 2 e 3) sia per gli esami genetici su caratteristiche degne di particolare protezione al di fuori dell’ambito medico (art. 32 cpv. 1, 2 e 4) la legge stabilisce chi è autorizzato a prescrivere l’esecuzione di tali esami. La cerchia delle persone che possono prescrivere gli esami genetici viene ora ampliata, ma rimane chiaramente limitata. Solo le persone autorizzate possono garantire la necessaria informazione e consulenza. La prescrizione da parte di persone diverse da quelle autorizzate comporta gravi rischi di abuso (esecuzione di esami non necessari e, di conseguenza, rischi inutili riguardo al disagio fisico e psichico e alla protezione dei dati genetici). Per garantire la tutela delle persone interessate si vuole ora rendere punibile la prescrizione da parte di persone non autorizzate.
113 RS 810.30