Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
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mento di cui all’articolo 10 cpv. 3 che il Consiglio federale dovrà disciplinare in modo più dettagliato nell’ordinanza di esecuzione (ordinanza sui profili del DNA).
Art. 61 Esecuzione di esami genetici secondo l’articolo 31
Chi al momento dell’entrata in vigore della revisione totale della LEGU esegue già esami genetici dichiarati come soggetti ad autorizzazione (cfr. art. 33) dalla nuova legge e non possiede l’autorizzazione prescritta dall’articolo 8 della LEGU in vigore, deve presentare una domanda di autorizzazione all’UFSP entro tre mesi. Questa disposizione riguarda i laboratori che eseguono solo gli esami di cui all’articolo 31 su caratteristiche degne di particolare protezione al di fuori dell’ambito medico, per esempio esami sul metabolismo o le attitudini sportive.
L’attività può proseguire finché la domanda non è oggetto di una decisione legalmente valida. Chi non presenta la domanda entro il termine convenuto deve interrompere l’attività.
Chi esegue intenzionalmente esami genetici senza la necessaria autorizzazione è punito con una multa secondo l’articolo 57 lettera c.
Art. 62 Depistaggio genetico
I programmi di depistaggio genetico eseguiti prima dell’entrata in vigore dell’attuale LEGU non necessitano di alcuna autorizzazione (come nella LEGU in vigore, cfr. art. 43). A titolo di esempio si può citare lo screening neonatale per malattie metaboliche o quella parte dello screening che è stata svolta prima dell’entrata in vigore della LEGU. Dall’entrata in vigore, lo screening è stato esteso ad altre patologie per le quali è stata accordata un’autorizzazione secondo l’articolo 12 dell’attuale LEGU, che rimane valida anche dopo la revisione totale della legge.
Art. 63 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge è un atto normativo che sottostà a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost. (cpv. 1). Il Consiglio federale è autorizzato, secondo il capoverso 2, a determinarne l’entrata in vigore.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni sulla Confederazione
3.1.1 Ripercussioni finanziarie
Con l’introduzione dell’obbligo di autorizzazione per i laboratori che eseguono esami genetici di cui all’articolo 31 nonché in virtù degli articoli sull’informazione del pubblico (art. 53) e la valutazione della legge (art. 54), la Confederazione deve assumere dei compiti esecutivi supplementari. Nel settore della vigilanza (art. 26) il numero delle ispezioni aumenterà leggermente, in misura proporzionale al numero dei laboratori autorizzati.
La portata delle ripercussioni sulle finanze e l’effettivo della Confederazione dipende dal numero dei nuovi laboratori da autorizzare e ispezionare nonché dal tempo necessario per informare regolarmente il pubblico sugli esami genetici (cfr. commento all’art. 54). Attualmente, sono soprattutto le società straniere a proporre tali