Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
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Art. 60 Modifica di un altro atto normativo
Conseguentemente alla revisione totale vengono adeguate tre disposizioni della legge del 20 giugno 2003 sui profili del DNA115.
Art. 2 cpv. 1
Le attuali versioni della LEGU e della legge sui profili del DNA danno sostanzialmente la stessa definizione di profilo del DNA. Per motivi di principio, ma anche per considerazioni pratiche è opportuno che le due leggi mantengano anche in futuro una definizione identica. La nuova definizione del profilo del DNA introdotta dall’avamprogetto della LEGU deve quindi essere ripresa anche nella legge sui profili del DNA. Ciò significa in pratica che nella definizione del profilo del DNA di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge sui profili del DNA, come già avvenuto per l’articolo 3 lettera k dell’avamprogetto della LEGU, deve essere superata la distinzione tra le sequenze codificanti e non codificanti del DNA (cfr. precedente n. 1.2.5 e il commento all’art. 3 lett. k). Sul piano del contenuto, la definizione della legge sui profili del DNA, quindi nell’ambito dei procedimenti penali, si distingue da quella dell’avamprogetto della LEGU solo per quanto riguarda lo scopo dell’analisi del DNA. Mentre nel campo di applicazione della LEGU può essere svolto anche l’accertamento della filiazione, lo scopo dell’analisi nell’ambito dei procedimenti penali si limita all’identificazione della persona interessata.
Art. 10 cpv. 3 e 4
Secondo l’articolo 10, il sistema d’informazione basato sui profili del DNA è «gestito esclusivamente dalla Confederazione». A questo proposito, l’articolo 9a dell’ordinanza sui profili del DNA (RS 363.1) specifica che il compito di confrontare i profili del DNA spetta al cosiddetto Ufficio di coordinamento. Si tratta di un incarico speciale che un laboratorio di analisi del DNA riconosciuto svolge in aggiunta al suo mandato principale, cioè l’allestimento di profili del DNA. Il laboratorio è designato dal DFGP (art. 9a cpv. 1). Da quanto è stato istituito il sistema d’informazione (1° luglio 2000), il DFGP ha incaricato l’Istituto di medicina legale dell’Università di Zurigo (Institut für Rechtsmedizin, IRM) di svolgere la funzione di Ufficio di coordinamento. Questo mandato all’IRM di Zurigo è stato mantenuto fino a oggi e il Consiglio federale non vede motivo di cambiarlo nel prossimo futuro. Il Consiglio federale ritiene invece opportuno creare una base giuridica formale per questo trasferimento di compiti all’Ufficio di coordinamento. In questo modo viene soddisfatta la disposizione dell’articolo 178 capoverso 3 Cost., secondo la quale i compiti amministrativi possono essere affidati per legge a terzi che non fanno parte dell’amministrazione federale.
Il nuovo articolo 10 capoverso 3 e 4 riprende fondamentalmente il contenuto dell’art. 9a dell’ordinanza sui profili del DNA.
Art. 22 Esecuzione federale
In seguito al nuovo articolo 10 capoverso 3, nell’attuale articolo 22 viene inserita una nuova lettera b, che indica le questioni principali legate all’Ufficio di coordina-
115 RS 363