Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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zione è rivolta ai medici, l’esecuzione ai laboratori. Tuttavia, poiché la legge permette anche determinati esami genetici non prescritti da uno specialista (capitolo 3 sezione 3), devono essere contemplate anche le persone che commissionano un tale esame senza il consenso della persona interessata, soprattutto presso un fornitore su Internet.

Le sanzioni sono previste anche per chi allestisce o commissiona un profilo del DNA senza il consenso della persona interessata (p. es. test segreti di paternità). L’attività di «allestimento» si riferisce qui ai laboratori che svolgono l’esame, mentre il «commissionare» riguarda i privati che, per esempio, vogliono far allestire di nascosto un profilo del DNA attraverso operatori stranieri via Internet.

Il reato sussiste anche quando non vengono rispettate le restrizioni dell’articolo 38 sugli esami genetici presintomatici volti a prevenire malattie professionali e infortuni, di per sé autorizzati secondo l’articolo 37. L’esame deve limitarsi alla predisposizione genetica che è rilevante per il posto di lavoro. Non possono essere esaminati intenzionalmente altri dati genetici. Il mancato rispetto di questo divieto significa che non vi è il necessario consenso all’esame genetico e, pertanto, l’autore del reato può essere punito a norma dell’articolo 55 lettera a. Lo stesso vale quando nell’allestimento di un profilo del DNA, in violazione dell’articolo 47 capoverso 1, vengono esaminate intenzionalmente caratteristiche che sono disciplinate nei capitoli 2 e 3. Se dai risultati dovessero emergere tali caratteristiche come referti collaterali, questi non possono essere comunicati alla persona interessata.

Lettera b: comunicazione dei risultati dell’esame contro la volontà della persona interessata. È inoltre punito chi comunica il risultato di un esame alla persona interessata contro la sua volontà. Anche il diritto di non essere informato rientra nel diritto di autodeterminazione in materia d’informazione; il suo rispetto viene ora tutelato penalmente.

Lettera c: esami abusivi su persone incapaci di discernimento. Secondo questa norma si rende punibile chi prescrive o commissiona un esame genetico su una persona incapace di discernimento, se tale esame non è necessario alla tutela della sua salute, non serve ad accertare una grave malattia ereditaria nella famiglia o il rispettivo gene responsabile che non possano essere accertati altrimenti (art. 14, cpv. 2 lett. a), né ha lo scopo di accertare se la persona incapace di discernimento, date le sue caratteristiche tessutali, è idonea a donare tessuti o cellule rigenerabili (art. 14 cpv. 2 lett. b). Tra i possibili autori di un tale reato rientrano i medici («che prescrivono») o i familiari («che commissionano»); ciò significa che la norma penale si applica indipendentemente dal diritto di prescrizione riservato al medico.

Lettera d: esami prenatali abusivi. Per gli esami prenatali abusivi sono previste sanzioni penali simili a quelle per gli esami genetici abusivi su persone incapaci di discernimento. La prescrizione e la commissione di esami genetici prenatali sono considerate abusive e perseguite penalmente se gli esami non soddisfano nessuna delle seguenti condizioni:

- l’esame riguarda caratteristiche che nuocciono direttamente e sostanzialmente alla salute dell’embrione o del feto (art. 15 cpv. 1 lett. a):

- l’esame serve all’accertamento di caratteristiche del gruppo sanguigno per evitare il pericolo di un’incompatibilità del gruppo sanguigno tra madre e feto (art. 15 cpv. 1 lett. b);

- l’esame serve ad accertare se il sangue del cordone ombelicale dell’embrione o del feto, in base alle sue caratteristiche tessutali, è idoneo