Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
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reati rientrano tutte le persone fisiche, soprattutto i familiari di persone incapaci di discernimento e le donne incinte.
Lettere c ed e: esecuzione senza autorizzazione o riconoscimento. Queste disposizioni riprendono i contenuti dell’attuale articolo 37. La lettera e chiarisce che è punibile anche l’allestimento di profili del DNA senza il necessario riconoscimento del laboratorio.
È punito con una pena detentiva o pecuniaria chiunque intenzionalmente esegua un esame genetico su una terza persona senza possedere l’autorizzazione prescritta dagli articoli 25 e 33 (esami genetici) o il riconoscimento prescritto dall’articolo 51 (profili del DNA). Non è necessaria una comminatoria di pena per disobbedienza a decisioni dell’autorità secondo l’articolo 292 CP.
Secondo l’articolo 25 capoverso 1, l’obbligo di autorizzazione si applica fondamentalmente solo all’esecuzione di esami citogenetici o genetico-molecolari ai sensi dell’articolo 3 lettere b e c in ambito medico, o che riguardano caratteristiche della personalità degne di particolare protezione al di fuori dell’ambito medico. La comminatoria di pena vale però anche nel caso in cui il Consiglio federale, in virtù dell’articolo 25 capoverso 2 lettera a, preveda in un’ordinanza l’obbligo di autorizzazione anche per gli altri esami genetici e gli esami prenatali volti a valutare un rischio.
Nel caso di un laboratorio, tra i possibili autori di tale reato rientrano solo le persone fisiche e non il laboratorio stesso. È perseguibile chi in un laboratorio ha la responsabilità degli esami. La persona che dirige il laboratorio non è esonerata dalla responsabilità penale se agisce da sola o se le può essere imputata, per esempio, la colpa di non avere scelto o istruito il personale con sufficiente diligenza.
Lettera d: intermediazione e pubblicità abusive per profili del DNA. Per i profili del DNA si applicano solo alcuni dei principi citati nel primo capitolo (cfr. art. 2 cpv. 2). Poiché l’articolo 12 sull’intermediazione e la pubblicità non vi rientra, questi aspetti sono disciplinati separatamente per i profili del DNA (art. 47 cpv. 7), e anche la disposizione penale deve essere formulata diversamente. Anche qui, comunque, l’obiettivo è di intervenire contro l’intermediazione e la pubblicità di profili del DNA che non soddisfano le condizioni di legge relative all’esecuzione di tali esami. Tra queste si annoverano le disposizioni sulla protezione dei dati e sui test a uso proprio nonché le disposizioni del capitolo 5 applicabili all’intermediazione e alla pubblicità.
Art. 58 Autorità competenti e diritto penale amministrativo
L’articolo 58 corrisponde all’articolo 41 della legge in vigore. Per motivi di chiarezza si specifica che il perseguimento e il giudizio dei reati sanzionati dall’avamprogetto incombono ai Cantoni (cpv. 1). Il capoverso 2 dichiara applicabili gli articoli 6, 7 e 15 DPA anche per le autorità penali cantonali.
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 59 Abrogazione di un altro atto normativo
Trattandosi di una revisione totale, l’avamprogetto abroga la LEGU in vigore.