Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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per essere trasferito a un genitore, a un fratello o a una sorella (art. 15 cpv. 1 lett. c).

Lettera e: esami vietati in relazione con rapporti di lavoro, assicurativi e con la responsabilità civile. Secondo la presente revisione totale, la LEGU disciplina ora specificamente anche gli esami genetici al di fuori dell’ambito medico. La conoscenza di queste caratteristiche non è però rilevante ai fini del rapporto lavorativo e assicurativo o nei casi di responsabilità civile. Finora era disciplinato e tutelato penalmente solo il rapporto lavorativo, dove la legge limita gli esami genetici alle caratteristiche riguardanti la salute (art. 21 lett. c e 39 lett. a dell’attuale LEGU). Questa norma viene ora estesa come principio generale all’ambito assicurativo e della responsabilità civile, modificata dal punto di vista terminologico («ambito medico», art. 35) e tutelata penalmente.

Lettere f-h: altri abusi in relazione conrapporti di lavoro, assicurativi e con la responsabilità civile. I divieti stabiliti nelle lettere f-h riprendono il contenuto della legge in vigore (art. 39 e 40 dell’attuale LEGU). Sia nei rapporti di lavoro sia in quelli assicurativi, è tutelato penalmente il divieto di esigere l’esecuzione di esami genetici o la rivelazione dei risultati di precedenti esami genetici. Solo in questo modo i lavoratori e i candidati a un posto di lavoro oppure le persone che desiderano stipulare un’assicurazione sono protetti in modo efficace dalla discriminazione genetica. La persona interessata ha un notevole interesse a non dovere conoscere o rivelare caratteristiche personali di cui vuole mantenere il segreto. Non sono contemplate l’anamnesi familiare e l’esame dei fenotipi. Quest’ultimo si limita alla valutazione dell’aspetto esteriore della persona interessata e si basa unicamente sulla percezione visiva. È escluso anche l’esame di una malattia esistente.

Art. 56 Delitti/contravvenzioni

Alcune contravvenzioni vengono qualificate come delitti se l’attività ha carattere professionale. Si tratta dei seguenti fatti secondo il capoverso 1:

Lettera a: riutilizzazione abusiva. Considerata l’importanza del rispetto delle disposizioni che disciplinano l’utilizzazione di campioni e dati genetici dopo l’esecuzione di esami genetici o l’allestimento di profili del DNA, la presente disposizione qualifica le relative violazioni come contravvenzione. Viene punito con una multa chiunque, senza consenso, riutilizzi per altri scopi campioni e dati codificati e non codificati oppure anonimizzi i campioni e i dati per riutilizzarli senza informare la persona interessata sul suo diritto di opposizione o senza tener conto di un’eventuale opposizione (art. 10). La stessa comminatoria di pena è applicata al mancato rispetto dell’obbligo di distruggere i campioni e i dati entro due anni dall’esecuzione degli «altri esami genetici» di cui all’art. 34 senza l’espresso consenso alla loro riutilizzazione (art. 35). Questa norma penale assume particolare importanza perché l’esecuzione di esami genetici al di fuori dell’ambito medico, che non servono ad accertare caratteristiche degne di particolare protezione ai sensi dell’articolo 31 né ad allestire un profilo del DNA, non sottostà a un controllo di diritto amministrativo. Infine è sanzionato penalmente anche il divieto di riutilizzazione dei campioni e dei dati genetici nell’ambito dei profili del DNA (art. 47 cpv. 5).