Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
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La pena prevista nel capoverso 1 è la multa. Se commesso per mestiere, il reato diventa un delitto (cpv. 2). Il reato può essere qualificato come delitto quando il tempo e i mezzi dedicati all’attività delittuosa, la frequenza dei singoli atti in un determinato periodo di tempo e i ricavi voluti e ottenuti indicano che l’autore svolge questa attività per mestiere114.
Art. 57 Contravvenzioni
Sono puniti come contravvenzioni i seguenti fatti:
Lettera a: intermediazione e pubblicità abusive per esami genetici. Negli ultimi anni l’attività di sola intermediazione e pubblicità di esami genetici ha registrato un forte incremento ed è disciplinata in modo specifico nell’articolo 12. L’intermediazione e la pubblicità non sottostanno tuttavia a un obbligo di autorizzazione o a un’altra forma di vigilanza da parte delle autorità. Per garantire che i principi fondamentali siano effettivamente rispettati quando l’intermediazione o la pubblicità riguarda esami che esulano dall’ambito di controllo delle autorità (in particolare esami di cui all’art. 31, ma anche offerte di esami svolti all’estero), è prevista una pena per la mancata osservanza delle rispettive norme di legge. Per esempio si rende punibile chi funge da mediatore per esami genetici volti a determinare caratteristiche non rilevanti dal punto di vista sanitario in una persona incapace di discernimento o che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 14. È sanzionata anche la pubblicità per esami genetici all’estero se la protezione dei dati non vi è garantita. L’elenco della lettera b non cita (a differenza dell’articolo 12) gli articoli 4 e 5 per i seguenti motivi: il divieto di discriminazione di cui all’articolo 4 non è determinato in maniera abbastanza precisa per una norma penale e l’obbligo di consenso è contemplato in modo sufficiente da altre norme penali anche in caso di intermediazione e pubblicità (cfr. art. 55 lett. a e b e art. 57 lett. c).
Lettera b: elusione dell’obbligo di prescrizione medica per determinati esami genetici. Sulle persone incapaci di discernimento, gli esami genetici possono essere eseguiti fondamentalmente solo se sono necessari alla tutela della loro salute (art. 14). Tali esami devono essere prescritti da un medico (art. 17 cpv. 2 e 32 cpv. 2). Anche le due deroghe di cui all’articolo 14 capoverso 2 (accertamento di una grave malattia ereditaria nella famiglia o del rispettivo gene responsabile oppure accertamento della compatibilità tessutale per una donazione di cellule o tessuti) riguardano l’ambito medico. Una disposizione analoga si applica agli esami genetici prenatali: questi ultimi possono accertare solo caratteristiche che nuocciono direttamente e sostanzialmente alla salute dell’embrione o del feto. Sono inoltre ammessi gli accertamenti delle caratteristiche del gruppo sanguigno del nascituro e della sua compatibilità tessutale per un trapianto di cellule staminali emopoietiche pianificato dopo il parto (art. 15). Tutti questi esami riguardano l’ambito medico e sono autorizzati solo su prescrizione medica. Il medico garantisce che i suddetti esami siano eseguiti esclusivamente per gli scopi ammessi. La lettera b rafforza la protezione degli embrioni e dei feti, nonché delle persone incapaci di discernimento, rendendo punibili gli esami genetici svolti senza prescrizione medica (per esempio inviando un campione di saliva di una persona incapace di discernimento o un campione di sangue della donna incinta a un’impresa operante su Internet). Tra i possibili autori di tali
114 Cfr. DTF 119 IV 132.