Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
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che possono prescrivere esami genetici in virtù della presente legge. L’attività d’informazione deve sensibilizzare le persone interessate e coinvolte sui possibili rischi e ripercussioni e promuovere un approccio consapevole e responsabile nei confronti degli esami genetici. Ciò vale in particolare per quelli che possono essere commissionati via Internet. I test genetici offerti da società straniere su Internet sono ovviamente accessibili anche alla popolazione svizzera. Il Consiglio federale ritiene pertanto indispensabile che la popolazione sia adeguatamente informata sul significato e i rischi di tali esami.
L’informazione può avvenire in modi molto diversi e non è necessario specificare in questa sede quali siano i canali da utilizzare. Una possibilità potrebbe essere una presenza su Internet, degli opuscoli e altro materiale informativo.
L’articolo 53 soddisfa così anche le prescrizioni del protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla biomedicina relativo ai test genetici a fini sanitari, del 7 maggio 2008 (cfr. n. 1.2.7), che chiede agli Stati di prendere le misure adeguate perché la popolazione abbia accesso a un’informazione obiettiva sugli esami genetici e in particolare sui DTC GT.
Art. 54 Valutazione
Questa disposizione è nuova. Il capoverso 1 chiede all’UFSP, in virtù dell’articolo 170 della Costituzione, di verificare l’efficacia della legge. Attraverso la verifica o la valutazione dell’efficacia si deve analizzare scientificamente se e come determinate misure realizzano le aspettative stabilite e in quale misura sono raggiunti gli obiettivi auspicati dalla legge. Si tratta quindi di valutare gli effetti relativi in particolare alla protezione della personalità degli esseri umani, alla garanzia della qualità degli esami genetici, ma anche alle condizioni quadro per l’esecuzione di esami genetici in Svizzera. Si devono inoltre poter fornire delle raccomandazioni di ottimizzazione.
Al termine della valutazione, il Dipartimento federale dell’interno riferisce al Consiglio federale sui risultati della valutazione (cpv. 2) in modo da garantire il coordinamento a livello di Consiglio federale. In tal modo quest’ultimo può adempiere il suo compito di verifica dell’efficacia nei confronti del potere legislativo. Eventuali attività di valutazione degli organi legislativi ottengono così una base materiale.
Capitolo 8: Disposizioni penali
Art. 55 Delitti
Sono puniti come delitti i seguenti fatti:
Lettera a: esami genetici eseguiti senza consenso. Se la legislazione federale non prevede una deroga, gli esami genetici di cui all’articolo 5 possono essere eseguiti solo con il consenso della persona interessata o, se è incapace di discernimento, del suo rappresentante legale. Questa disposizione è espressione del diritto di autodeterminazione di ogni persona in materia d’informazione. La lettera a corrisponde in gran parte all’attuale articolo 36 e tutela penalmente questo diritto. È punito con una pena detentiva o pecuniaria chiunque, intenzionalmente, prescrive, esegue o, cosa che rappresenta una novità, commissiona un esame genetico senza il necessario consenso della persona interessata conformemente alla presente legge. La prescri-