Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo

L’ottenimento di tali informazioni relative a caratteristiche genetiche non è nuovo nel campo della genetica. Fin dall’inizio, gli esami citogenetici non fornivano solo informazioni mediche di rilevanza clinica, ma evidenziavano anche mutazioni cromosomiche d’incerta importanza medica. Con l’avvento delle ultime tecnologie di microarray, è oggi possibile riconoscere un numero sempre maggiore di mutazioni e anche le più piccole mutazioni delle sezioni cromosomiche, con ripercussioni sulla disponibilità di eventuali informazioni in eccesso. La decisione sul trattamento delle informazioni in eccesso dipende tra l’altro dalla rilevanza clinica o dalle possibilità di terapia o profilassi.

Mentre la legislazione in vigore disciplina solo a margine il trattamento delle informazioni in eccesso (cfr. articolo 14 lettera c LEGU), l’avamprogetto lo regolamenta in modo esplicito in una disposizione speciale.

Negli esami genetici al di fuori dell’ambito medico e nell’allestimento dei profili del DNA è fondamentalmente vietato comunicare informazioni in eccesso. In particolare, anche se non è tecnicamente possibile evitare informazioni in eccesso, è consentito comunicare alla persona interessata solo i risultati su caratteristiche che corrispondono allo scopo (non medico) dell’esame. Se in un esame genetico al di fuori dell’ambito medico si prevede di ottenere informazioni in eccesso che riguardano la salute della persona interessata ed è importante discuterne con lei, devono essere soddisfatte le esigenze poste agli esami genetici eseguiti in ambito medico (prescrizione da parte di un medico, informazione e consulenza esauriente, ecc.).

Protezione dei dati

Poiché l’applicazione delle nuove tecnologie può generare grandi quantità di dati genetici, l’avamprogetto vuole prevenire gli abusi prestando particolare attenzione alla conservazione dei dati e alla riutilizzazione di campioni e dati.

Autorizzazione

Sulla scia della crescente complessità delle nuove tecnologie, alcune aziende si sono specializzate in determinate fasi di un processo di esame genetico (p. es. sequenziamento o valutazione bioinformatica delle sequenze ottenute) e offrono i loro servizi ai laboratori autorizzati. Di conseguenza, alcune fasi importanti dell’esame genetico sono svolte da aziende che non dispongono di un’autorizzazione all’esecuzione di esami genetici. Per tener conto di questa situazione, le fasi di lavoro esternalizzate sono state integrate nel processo di autorizzazione dei laboratori genetici in Svizzera. Quest’ultimo viene regolamentato a livello di ordinanza.

1.3.4 Ricorso alle offerte su Internet e nelle farmacie

Le offerte proposte da aziende o laboratori stranieri su Internet non si fermano ai confini svizzeri e, nel campo dei test genetici, provocano situazioni difficili da disciplinare unilateralmente con disposizioni di diritto nazionale. Per questo motivo, è necessario concentrarsi su un’informazione obiettiva e facilmente comprensibile del pubblico sui principali aspetti di queste offerte (cfr. n. 1.3.7 e art. 53).

Per le aziende e gli operatori con sede in Svizzera dovrà essere possibile anche in futuro offrire determinati test genetici anche senza il ricorso a un medico. L’avamprogetto definisce chiaramente quali test possono essere dispensati dalle farmacie o direttamente ai clienti e quali condizioni devono essere rispettare per