Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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Tali prescrizioni sono intese a garantire sia il diritto di autodeterminazione delle persone interessate sia un’adeguata protezione dagli abusi. Le misure di accompagnamento previste sono l’informazione del pubblico (cfr. n. 1.3.8 e art. 53) e l’ampliamento delle disposizioni penali, secondo le quali – in caso di abuso constatato – sarà ora possibile perseguire penalmente anche i privati (cfr. spiegazioni sulle relative disposizioni penali.)

1.3.1.2 Disciplinamento degli esami di caratteristiche non ereditarie

L’avamprogetto include ora nel campo d’applicazione anche gli esami di mutazioni del patrimonio genetico acquisite dopo la fase embrionale. Nel linguaggio corrente queste sono chiamate «mutazioni del patrimonio genetico acquisite nel corso della vita».

In questo contesto, è opportuno distinguere tra le mutazioni genetiche relative a singole cellule del corpo (cellule somatiche) e le mutazioni delle cellule germinali (spermatozoi od oociti). A differenza delle mutazioni delle cellule somatiche, le mutazioni delle cellule germinali possono essere trasmesse ai discendenti. L’avamprogetto tiene conto di questa distinzione equiparando le caratteristiche acquisite che possono essere trasmesse alle generazioni seguenti (mutazioni nella linea germinale) agli esami delle caratteristiche ereditate e assoggetta pertanto tutte le caratteristiche ereditate o ereditarie agli stessi requisiti. Ciò vale anche per le caratteristiche acquisite durante la fase embrionale. Sebbene esse non siano tutte trasmissibili, perché non tutte riguardano la linea germinale, sono parificate come in precedenza alle caratteristiche ereditarie. Le caratteristiche acquisite nel corso della vita che non sono trasmissibili ai discendenti (caratteristiche somatiche) sono invece soggette a requisiti meno severi. Ad esse si applicano solo determinate disposizioni del capitolo 1 della legge (p. es. esigenza d’informazione, riutilizzazione dei campioni e dei dati e protezione dei dati) nonché l’articolo 24 (informazioni in eccesso). L’esecuzione di esami di questo tipo non è però né soggetta all’obbligo di autorizzazione né richiede la prescrizione da parte di specialisti. All’occorrenza, il Consiglio federale può dichiarare applicabili altre disposizioni legali (cfr. spiegazioni sull’art. 2 cpv. 3).

1.3.1.3 Disciplinamento di esami su persone decedute e su embrioni o feti morti

Gli esami su persone decedute e su embrioni o feti provenienti da interruzioni di gravidanza e da aborti spontanei, come pure su nati morti, non erano finora contemplati dalla LEGU. Grazie alla regolamentazione di questo ambito, la revisione colma un’ulteriore lacuna. L’avamprogetto disciplina segnatamente la questione del consenso all’esame (cfr. spiegazioni sull’art. 16 e 47 cpv. 3 e 4).

1.3.2 Eccezioni dal campo d’applicazione

Determinati settori in cui si eseguono esami genetici sono già sufficientemente disciplinati da altre leggi federali. Ciò vale per i seguenti settori: