Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
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su una persona incapace di discernimento per proteggere la sua salute (p. es. per l’ottimizzazione del peso), l’esame può essere prescritto esclusivamente da un medico (cfr. spiegazioni sull’art. 32).
Anche i laboratori che eseguono esami al di fuori dell’ambito medico su caratteristiche personali degne di particolare protezione sono soggetti, ai fini della garanzia della qualità, all’obbligo di autorizzazione e a una conseguente vigilanza (cfr. art. 33).
Altri esami genetici
Questa categoria di disciplinamento comprende tutti gli esami genetici che non rientrano né negli esami in ambito medico né negli esami al di fuori dell’ambito medico su caratteristiche personali degne di particolare protezione né nell’allestimento di profili del DNA. Non fanno in alcun modo riferimento alla salute e il loro potenziale di abuso è considerato molto limitato. Si tratta per esempio delle analisi di caratteristiche fisiche come l’altezza, il colore degli occhi o dei capelli, o i cosiddetti test di «fun genetics», per esempio sulla percezione del sapore amaro o sulla consistenza del cerume delle orecchie19 o che vogliono contribuire alla scelta del partner giusto20. Questi esami potranno essere dispensati direttamente al consumatore (p. es. attraverso Internet) e i laboratori non saranno soggetti né all’obbligo di autorizzazione né ad altre verifiche. La loro esecuzione è però vietata quando concerne persone incapaci di discernimento o quando si tratta di esami prenatali.
Distinzione
Criteri: l’attribuzione alle diverse categorie di regolamentazione si basa innanzitutto sul tipo di caratteristiche esaminate e, in secondo luogo, sullo scopo dell’esame. Se per esempio l’esame di una determinata caratteristica genetica può fornire indicazioni sia rilevanti sia non rilevanti dal punto di vista medico, tale esame può essere considerato al di fuori dell’ambito medico solo se verrà comunicata unicamente l’informazione non rilevante dal punto di vista medico.
Flessibilità: per tenere conto delle rapide trasformazioni del settore, l’avamprogetto conferisce al Consiglio federale la competenza di prevedere la possibilità che determinati esami in ambito medico possano essere prescritti anche da altre persone specializzate e non solo dai medici (p. es. in una farmacia), quando questi esami non devono soddisfare esigenze particolari d’informazione, consulenza o interpretazione. In contropartita, se lo ritiene necessario, il Consiglio federale può assoggettare gli esami su caratteristiche degne di particolare protezione, al di fuori dell’ambito medico, alle esigenze dell’ambito medico (cfr. spiegazioni sugli art. 17 e 32).
Non è invece possibile, né per gli esami in ambito medico né per quelli al di fuori di quest’ambito su caratteristiche personali degne di particolare protezione, che questi vengano dispensati ai clienti (quindi DTC) senza verifica da parte di uno specialista. Ciò per evitare che caratteristiche personali degne di particolare protezione possano essere esaminate senza farsi notare da terze persone.
19 Cfr. p. es. http://www.gentest-deutschland.de
20 Cfr. p. es. https://www.genepartner.com