Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
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medico sono sufficienti di solito campioni di saliva o il prelievo della mucosa del cavo orale, per cui i rischi e le ripercussioni fisiche dell’esame sono trascurabili.
In ambito sia medico che non medico, l’informazione deve includere anche le possibili ripercussioni psichiche. Conoscere i risultati dell’esame può risvegliare angosce, aprire prospettive di azione e richiedere delle decisioni, ma anche il non sapere può provocare ansia. Le reazioni psichiche possono verificarsi non solo in caso di esito positivo dell’esame (di solito patologico) ma anche negativo (non patologico). Soprattutto nelle malattie ereditarie molto gravi, la ricerca della mutazione che ha causato la patologia può essere molto lunga e complessa. Il lasso di tempo che intercorre tra la comparsa dei sintomi e la diagnosi può durare molti mesi o addirittura degli anni.
Secondo la lettera d, occorre fornire indicazioni anche sull’utilizzazione del campione e dei dati genetici al termine dell’esame. Per «utilizzazione» s’intende la conservazione, l’elaborazione e la riutilizzazione dei campioni e dei dati. È pertanto necessario comunicare alla persona interessata se, al termine dell’esame, i campioni e i dati vengono distrutti oppure conservati. Se i campioni e i dati vengono impiegati per altri scopi, occorre informarne la persona interessata, chiedere il suo consenso e assicurarsi che possa far valere il suo diritto di revoca (cfr. commento all’art. 10). In ambito medico, i medici devono essere in grado di comunicare alle persone interessate che ne fanno richiesta il luogo o i luoghi in cui sono conservati i loro dati. Di norma si tratta dei laboratori che hanno partecipato al processo di esame. Al di fuori dell’ambito medico, l’informazione deve essere disponibile in forma scritta (cfr. art. 29).
La lettera e prevede che la persona interessata sia messa a conoscenza dei suoi diritti, applicabili a tutti gli esami genetici e prenatali. Questi includono in particolare il diritto di non essere informati, il diritto al consenso libero e informato e all’autodeterminazione in materia d’informazione.
I requisiti in materia d’informazione previsti dall’articolo 6 si limitano agli esami genetici e agli esami genetici prenatali. Gli esami prenatali volti a valutare un rischio hanno contenuti parzialmente diversi, che sono ammessi solo in ambito medico (cfr. art. 15) e sono disciplinati nel rispettivo capitolo (art. 20).
Art. 7 Comunicazione dei risultati dell’esame
Secondo l’articolo 7 il risultato di un esame genetico o prenatale deve essere comunicato solo alla persona interessata o alla persona autorizzata a rappresentarla. Per gli esami genetici in ambito medico, questo principio era stabilito finora nell’articolo 19 capoverso 1. Con l’ampliamento del campo d’applicazione della legge, questo principio deve ora valere anche al di fuori dell’ambito medico e viene pertanto sancito in modo sistematico nella parte generale.
Con la menzione degli esami prenatali, lo stesso principio si applica ora esplicitamente, in accordo con i diritti generali dei pazienti, anche alla comunicazione dei risultati degli esami prenatali volti ad accertare un rischio.
La comunicazione di uno o più risultati avviene di solito con modalità diverse per l’ambito medico o non medico. Per gli esami in ambito medico è in genere il medico a comunicare i risultati in occasione di un colloquio individuale. Là dove è prevista una consulenza genetica, il risultato può essere comunicato anche nel quadro della