Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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Art. 5 Consenso

L’obbligo di consenso da parte della persona interessata per eseguire un esame genetico è riconosciuto come l’elemento principale per garantire i diritti della personalità della persona interessata. Questo principio è sancito già dalla Costituzione (art. 119 cpv. 2 lett. f Cost.) ed è ulteriormente esplicitato nell’articolo 5. Il capoverso 1 viene ripreso nell’avamprogetto senza modifiche materiali. In base a tale capoverso, il consenso a sottoporsi a esami genetici e prenatali deve essere libero e sufficientemente informato. È libero quando non è basato su inganno o pressione illecita. L’informazione è sufficiente quando corrisponde alle relative prescrizioni di legge (art. 6, 20 e 29), in modo che la persona interessata possa decidere con piena cognizione di causa. Sono fatte salve le deroghe previste in una legge federale (cfr. art. 46 dell’avamprogetto o art. 7 della legge del 20 giugno 2003 sui profili del DNA57). Il consenso all’allestimento di profili del DNA nel campo d’applicazione dell’avamprogetto è disciplinato separatamente: per questo motivo l’articolo 5 non è menzionato nell’articolo 2 capoverso 2 (cfr. a riguardo le disposizioni sul consenso negli art. 47 segg.).

Il consenso per lo svolgimento di un esame genetico comprende anche l’utilizzazione dei campioni e dati, a condizione che la loro elaborazione (p. es. preparazione, valutazione) sia necessaria ad adempiere lo scopo dell’esame genetico. Non appena l’esame genetico persegue un obiettivo diverso, p. es. quando vuole rispondere a un nuovo quesito, deve essere considerato come una riutilizzazione ed è pertanto soggetto a un nuovo consenso esplicito da parte della persona interessata (cfr. commento all’art. 10).

Il consenso per un esame genetico non è di regola soggetto a requisiti formali specifici. Per determinati esami è richiesta però la forma scritta (in ambito medico per il consenso a esami prenatali e presintomatici nonché per gli esami nel quadro della pianificazione familiare, cfr. art. 22; nei rapporti di lavoro, cfr. art. 38 lett. e; nei casi di responsabilità civile, cfr. art. 46). Sono inoltre fatte salve le deroghe previste in altre leggi federali.

A differenza dell’attuale formulazione, il depistaggio genetico non è più menzionato esplicitamente nel capoverso 1. Poiché però il depistaggio è in fondo anche un esame genetico ai sensi dell’articolo 3 lettera a e quindi è già disciplinato dall’articolo 5, ciò non comporta modifiche materiali. È invece opportuno evidenziare che l’ampliamento del campo d’applicazione implica l’estensione dell’obbligo di consenso secondo la presente legge anche agli esami al di fuori dell’ambito medico e alle caratteristiche somatiche del patrimonio genetico.

Il consenso deve essere espresso dalla persona interessata, se è capace di discernimento ai sensi dell’articolo 16 CC58. Il capoverso 2 disciplina il consenso nel caso di esami eseguiti su persone incapaci di discernimento: questo viene espresso dalla persona autorizzata a rappresentarle. Per i bambini e gli adolescenti si tratta delle persone che esercitano l’autorità parentale. Per i maggiorenni incapaci di discernimento si applicano invece le disposizioni di rappresentanza in caso di esami in ambito medico previste all’articolo 378 CC. Le persone incapaci di discernimento devono essere coinvolte, nei limiti del possibile e dell’opportuno, nel processo di informazione e consulenza. Il riferimento nella seconda frase alle limitazioni

57 RS 363

58 RS 210