Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 52Fedlex · Rapporto esplicativo

essere comunicate anche quando si tratta di informazioni in eccesso (cfr. art. 24 cpv. 3). Come in altri punti dell’avamprogetto (cfr. art. 5 cpv. 2) e a differenza della legge in vigore, si è rinunciato a un rimando pratico.

Art. 9 Protezione dei dati genetici

Il presente avamprogetto contiene alcune disposizioni specifiche che garantiscono anche la protezione dei dati genetici personali e segnatamente il rispetto del diritto di autodeterminazione della persona interessata (per esempio le disposizioni sull’informazione negli art. 6 e 29, sulla riutilizzazione negli art. 10 e 47 cpv. 5 e sulla distruzione nell’art. 35; cfr. anche il n. 5.5). Inoltre la protezione dei dati genetici, come dichiarato nel capoverso 1, continua a basarsi sul diritto federale e cantonale in materia di protezione dei dati.

I dati genetici di una persona che provengono da esami genetici in ambito medico (cfr. art. 17 segg.), sono da considerarsi «dati degni di particolare protezione» ai sensi dell’articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD61; cfr. anche il n. 5.5). Anche i dati genetici personali ottenuti da esami genetici su caratteristiche degne di particolare protezione al di fuori dell’ambito medico devono essere considerati degni di particolare protezione ai sensi del diritto sulla protezione dei dati se riguardano caratteristiche personali concernenti per esempio la sfera privata (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. b) o l’appartenenza a una razza (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. c). Tutti questi dati genetici, se trattati da persone private, godono della particolare protezione della legge federale sulla protezione dei dati (cfr. art. 4 cpv. 5, 11a cpv. 3, 12 cpv. 2, 14 e 35 LPD)62. Come in passato, gli altri dati genetici, segnatamente risultanti da esami «life style» o relativi al colore dei capelli e degli occhi (cfr. art. 34) non sono considerati degni di particolare protezione ai sensi della legge sulla protezione dei dati; in considerazione del valore indicativo di questi dati è sufficiente la protezione garantita dalla legge sulla protezione dei dati e dalle suddette norme specifiche della LEGU.

Per il trattamento dei dati da parte degli organi cantonali e comunali, per i quali non si applica la LPD ma le norme cantonali sulla protezione dei dati (in particolare la maggior parte degli ospedali cantonali e universitari), devono essere osservate le disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati. Anche queste ultime comprendono in parte delle norme specifiche con riferimenti al diritto federale per i dati degni di particolare protezione, anche se per questa categoria di dati il diritto cantonale utilizza talvolta una terminologia diversa.

Il rimando dell’attuale legge all’applicabilità degli articoli 321 e 321bisCP63 deve essere abrogato, perché le disposizioni di questa sezione dell’avamprogetto includono ora anche gli esami genetici al di fuori dell’ambito medico, ai quali le suddette disposizioni del codice penale non si applicano. Già da tempo questo riferimento aveva comunque un carattere puramente dichiaratorio.

Il capoverso 2 stabilisce che il Consiglio federale può definire requisiti speciali per l’elaborazione di dati genetici. Tale competenza potrà essere utilizzata se questi requisiti speciali riguardano la conservazione e la sicurezza dei dati e se sono neces-

61 RS 235.1

62 Da quanto risulta, i dati genetici personali non sono trattati da organi federali; tuttavia, se dovesse essere così, si applica anche in questo caso la legge federale sulla protezione dei dati.

63 RS 311.0