Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
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persone decedute (art. 16 e 47 cpv. 3 e 4), le quali nel quadro degli esami non possono godere degli stessi diritti delle persone interessate viventi.
L’avamprogetto non contiene più una definizione del depistaggio genetico né dei dispositivi diagnostico-genetici in vitro. Le disposizioni sul depistaggio genetico sono sintetizzate ora in un unico articolo che ne definisce il termine (art. 28). I dispositivi diagnostico-genetici in vitro sono ora chiamati «test genetici destinati a uso proprio». Anch’essi sono riuniti in un’unica disposizione che li definisce (art. 11).
Sezione 2: Principi
Le disposizioni di questa sezione si applicano a tutti gli esami genetici e prenatali compresi nel campo d’applicazione dell’avamprogetto, fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 2 capoversi 2 e 3. Là dove necessario, i principi vengono concretizzati o completati nei capitoli sui singoli settori in cui si eseguono degli esami genetici.
Art. 4 Divieto di discriminazione
Questa disposizione rimane immutata e stabilisce che nessuno deve essere discriminato a causa del proprio patrimonio genetico. Essa concretizza nell’ambito degli esami genetici il principio generale di divieto di discriminazione sancito dall’articolo 8 Cost., il quale non menziona esplicitamente il patrimonio genetico di una persona. In vista di una probabile maggiore diffusione degli esami genetici e del relativo rischio di abusi nell’utilizzo dei risultati, anche nella revisione si vuole mantenere il riferimento esplicito al divieto di discriminazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il divieto di discriminazione «non esige tuttavia un’uguaglianza assoluta di trattamento; anzi lascia spazio alla disparità di trattamento qualora sia oggettivamente giustificata»55.
Il divieto di discriminare una persona per il suo patrimonio genetico si rivolge sia agli organi statali, sia ai privati. L’avamprogetto non prevede tuttora norme specifiche di diritto civile o penale per tutelare una persona che fa valere una discriminazione a causa del suo patrimonio genetico. La portata pratica di questo articolo risulta dalla sua combinazione con altre disposizioni di legge, p. es. con la nullità di una clausola contrattuale ai sensi dell’articolo 20 CO, quando questa prevede una discriminazione dovuta al patrimonio genetico senza alcuna giustificazione oggettiva; o nel quadro dell’impugnazione di una decisione che, contrariamente al principio di uguaglianza sancito dall’articolo 8 Cost., conduce a una discriminazione nell’accesso a servizi o prestazioni, soprattutto di tipo assicurativo. Peraltro la comunicazione di dati genetici a terzi destinata solo a danneggiare la persona interessata è passibile di conseguenze penali (art. 173 segg. CP).
Il divieto di discriminazione è sancito anche a livello internazionale in diverse convenzioni56.
55 DTF 121 I 100
56 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101, art. 14), Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2, art. 2, 3 e 26), Convenzione del Consiglio d’Europa del 4 aprile 1997 sui diritti dell’uomo e la biomedicina (RS 0.810.2, art. 11)