Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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test, che oggi vengono già offerti in alcune farmacie, rientrano nel campo d’applicazione della LEGU. Determinante è sapere se l’esame fornisce informazioni sullo stato di salute della persona interessata. La risposta a questa domanda può rendere difficile procedere a una netta distinzione, una situazione che è esacerbata dal crescente impiego di nuove tecnologie nelle analisi genetiche (sequenziamento ad alto rendimento e tecnologia «gene chip»). Il ricorso a questi metodi permette infatti di esaminare molte caratteristiche del patrimonio genetico con un unico test. Un esame destinato ad accertare caratteristiche genetiche non contemplate nella LEGU può generare dei dati contenenti informazioni sulle caratteristiche ereditarie del patrimonio genetico in ambito medico.

A questi elementi si aggiunge un’ulteriore questione: gli esami che non rientrano nel campo d’applicazione della legge sono implicitamente vietati, perché non disciplinati, oppure sono ammissibili nel quadro dell’ordinamento giuridico generale? L’UFSP, nell’ambito dell’esecuzione della legge, ha affrontato tale quesito molto presto e commissionato una perizia legale per chiarire questo punto6. Secondo il perito, vi sono motivi preponderanti per ritenere che gli esami non contemplati nell’ambito medico sono implicitamente vietati dalla LEGU. Tuttavia la perizia lascia anche spazio a un’altra interpretazione, ossia all’ammissibilità di tali esami. Nella sua prassi di applicazione, l’UFSP ha seguito finora quest’ultima interpretazione, ma ha prestato particolare attenzione a garanzia della tutela delle persone incapaci di discernimento (cfr. art. 10 cpv. 2 LEGU). Alla fine del 2013, la vendita di test genetici nelle farmacie – un argomento ripetutamente tematizzato nei mass media – è stata oggetto di una denuncia penale per vendita non autorizzata e di una denuncia all’autorità di sorveglianza. Alla luce di queste considerazioni, appare indispensabile chiarire nell’ambito della revisione la questione dell’ammissibilità degli esami genetici che esulano dall’attuale campo d’applicazione della LEGU e disciplinare a questo proposito la protezione dei gruppi di persone particolarmente vulnerabili (in particolare persone incapaci di discernimento).

1.2.3.2 Caratterizzazione delle malattie tumorali

Un ulteriore problema di delimitazione deriva dal ruolo particolare degli esami di caratteristiche acquisite solo nel corso della vita e che non rientrano pertanto nel campo d’applicazione della legge, a prescindere dal fatto che riguardino l’ambito medico o non medico. Attualmente questa tipologia di esami interessa soprattutto la caratterizzazione delle malattie tumorali. A differenza degli esami genetici volti a determinare le caratteristiche ereditarie ed eseguiti al di fuori dell’ambito medico, la caratterizzazione delle malattie tumorali è senz’altro ammissibile secondo la normativa in vigore. Si pongono però tutta una serie di problematiche – segnatamente riguardo all’applicazione delle nuove tecnologie già menzionate – che devono essere disciplinate nell’ambito della revisione e che sono illustrate qui di seguito.

Le malattie tumorali sono sempre associate a una mutazione nel DNA; per questo motivo nell’oncologia vengono spesso eseguite analisi dei cromosomi e del DNA. Queste indagini sono effettuate in primo luogo per ottenere informazioni sulle

6 Markus Schott, Zur Zulässigkeit von genetischen Untersuchungen ausserhalb der Anwendungsbereiche des LEGU und des DNA-Profil-Gesetzes, perizia del 15 novembre 2011 condotta su incarico dell’UFSP (disponibile solo in tedesco), consultabile su www.bag.admin.ch > Temi > Malattie e medicina > Esami genetici > Basi giuridiche