Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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medici che dispongono di un titolo di perfezionamento federale in un settore specialistico in cui rientra l’esame in questione. L’obiettivo è di assicurare che i medici in grado di valutare esattamente la necessità di accertamento grazie al loro perfezionamento impieghino gli esami genetici in modo opportuno.

In alternativa al perfezionamento, dovrà essere possibile acquisire le conoscenze necessarie alla prescrizione anche attraverso una formazione specifica. In base alla lettera b, hanno la facoltà di prescrivere esami genetici anche i medici che possiedono una particolare qualifica nel campo della genetica umana. A tutt’oggi però non esiste ancora un’opportunità di formazione e perfezionamento in genetica umana così come è formulata nella lettera b. Nella sua presa di posizione 12/2013 sulla revisione della LEGU72, la CEEGU ha proposto tra l’altro di approfondire le competenze nel campo della genetica. Se in futuro sarà offerta una tale qualifica, anche i medici che non possiedono un titolo di perfezionamento corrispondente all’indicazione potranno prescrivere il relativo esame genetico. Una tale qualifica potrebbe essere acquisita solo dai medici. Analogamente ad altri settori, sarebbe ipotizzabile la creazione di un certificato di capacità, come quello richiesto ai ginecologi per gli esami ecografici in gravidanza. Una particolare qualifica ai sensi della lettera b può essere anche una formazione estera, p. es. quella di «genetic counselor», che è ampiamente diffusa nei Paesi anglosassoni.

Il capoverso 2 autorizza il Consiglio federale, sentita la CEEGU, a prevedere delle deroghe per la prescrizione.

- Secondo la lettera a, il Consiglio federale ha la possibilità di fissare regole meno severe per la prescrizione se l’esame non pone esigenze particolari per l’informazione, la consulenza e la comunicazione dei risultati. A questo scopo, il numero 1 prevede la possibilità di consentire la prescrizione anche ai medici che non posseggono un titolo di perfezionamento nel settore specialistico in cui rientra l’esame in questione. In questa categoria potrebbero rientrare, per esempio, alcuni esami già molto diffusi, come gli accertamenti di disturbi della coagulazione. Inoltre il Consiglio federale, ai sensi del numero 2, può esonerare un esame genetico in ambito medico dal suddetto obbligo di prescrizione da parte di un medico specialista e sottoporlo in generale ai requisiti che si applicano agli esami genetici secondo l’articolo 31 (esami genetici concernenti caratteristiche degne di particolare protezione). In tal caso si applicherebbero le disposizioni delle sezioni 1 e 2 del capitolo 3, che pongono requisiti diversi in materia d’informazione (art. 29), comunicazione del risultato dell’esame (art. 30), prescrizione e prelievo di campioni (art.

32) (cfr. i commenti ai suddetti articoli). La principale conseguenza, però, è che determinati esami genetici in ambito medico, la cui definizione spetta al Consiglio federale, potrebbero essere prescritti anche da un farmacista. È ipotizzabile per esempio che in futuro determinati test farmacogenetici possano essere venduti in farmacia. Tali test commerciali forniscono indicazioni predittive in merito al dosaggio e alla compatibilità dei farmaci che, analogamente a un certificato di gruppo sanguigno, possono essere utili anche alle persone sane, che in quel momento non si trovano in cura medica.

- Secondo la lettera b, il Consiglio federale avrà anche la possibilità di stabilire regole più severe per la prescrizione di determinati esami genetici. Per

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