Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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esempio potrà limitare la prescrizione di un esame genetico ai medici che possiedono un determinato titolo di perfezionamento, se tale esame pone esigenze particolari segnatamente per l’informazione, la consulenza e l’interpretazione dei risultati. Ciò può riguardare malattie rare o complesse, per le quali sono necessarie le competenze di specialisti del relativo settore. Anche per l’utilizzo di tecniche complesse, come per esempio il sequenziamento ad alto rendimento, che consente di decodificare l’intero genoma, sono necessarie delle conoscenze specifiche. In primo luogo si tratterebbe di porre come condizione un titolo di perfezionamento in genetica umana. È però ipotizzabile anche limitare la prescrizione di un esame raro al relativo settore specialistico in cui la genetica svolge un ruolo importante.

Le possibilità enunciate al capoverso 2 di prevedere alle suddette condizioni norme più o meno severe sulla prescrizione a livello di ordinanza consentono di adattare la legislazione e reagire in modo adeguato ai progressi della medicina e della tecnica in questo campo.

Art. 18 Consulenza genetica in generale

In considerazione delle profonde implicazioni e delle ripercussioni sulla salute che possono derivare segnatamente da esami genetici presintomatici e prenatali e dagli esami nell’ambito della pianificazione familiare, vige un ampio consenso sul fatto che tali esami possano essere svolti solo dopo un’approfondita consulenza genetica. La consulenza genetica va al di là del consueto dovere d’informazione del medico di cui all’articolo 6. Accanto all’informazione generale, la consulenza genetica deve fornire alla persona interessata informazioni dettagliate, commisurate al caso specifico, per permetterle di decidere in modo autonomo se vuole sottoporsi all’esame. La consulenza genetica segue un approccio olistico, che a seconda della situazione richiede la collaborazione di un team interdisciplinare. Secondo il capoverso 1 la responsabilità di una consulenza genetica professionale è affidata ai medici che prescrivono l’esame. I medici possono delegare la consulenza anche a un altro specialista che possiede conoscenze approfondite di genetica e competenze specifiche nella consulenza genetica. È compito della CEEGU formulare delle raccomandazioni sulla consulenza genetica (cfr. art. 52 lett. a).

La lettera a introduce, anche per gli esami genetici diagnostici, l’obbligo di mettere almeno a disposizione un’offerta di consulenza secondo il capoverso 3, a cui le persone interessate possono ricorrere se lo desiderano. Il motivo è che anche gli esami diagnostici possono essere complessi e in singoli casi sollevare questioni che devono essere discusse nell’ambito di un colloquio di consulenza. Se per la persona interessata non si pongono tali questioni, la consulenza può esser tralasciata. Ciò non vale invece per gli esami presintomatici e prenatali. La lettera b riprende a questo proposito l’attuale articolo 14 capoverso 1 LEGU, secondo cui tutti gli esami presintomatici e prenatali e gli esami nell’ambito della pianificazione familiare devono essere accompagnati da una consulenza. Sia la lettera a sia la lettera b prevedono che la consulenza (come finora per gli esami presintomatici e prenatali e per gli esami nell’ambito della pianificazione familiare) debba essere non direttiva e fornita da una persona competente.

Come la legislazione vigente, anche l’avamprogetto non prevede una consulenza genetica per gli esami farmacogenetici. Il motivo di questa differenza di trattamento risiede nel fatto che questi test non sono destinati ad accertare una malattia o una