Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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za). Inoltre questa informazione non può essere comunicata neppure alla scadenza della 12ª settimana di gravidanza se il medico, per esempio in base a dichiarazioni della donna incinta o del suo partner, teme che i genitori vogliano interrompere la gravidanza unicamente per questo motivo. Con questa disposizione l’avamprogetto rafforza la protezione degli embrioni e dei feti da interruzioni di gravidanza ingiustificate. La disposizione si rivolge ai medici competenti e li incarica di scoprire, dopo la 12asettimana di gravidanza, per quali motivi i genitori desiderano conoscere il sesso del nascituro e di valutare se sussiste il rischio che questi ultimi vogliano interrompere la gravidanza indesiderata. Un’altra possibilità consisterebbe nel vietare ai laboratori di comunicare il sesso al medico competente se si tratta di un referto collaterale dell’esame, cioè se il sesso non viene accertato nel contesto di una malattia. Questa variante non sembra tuttavia opportuna, poiché gli esami ecografici sono svolti senza il concorso dei laboratori e questi ultimi non possono comunque valutare se sussiste il pericolo di un’interruzione di gravidanza. Inoltre non si può escludere che un giorno siano disponibili dei test che possano essere svolti e valutati direttamente dai medici senza il ricorso a un laboratorio.

Riguardo alla comunicazione del risultato della compatibilità tessutale si dovranno applicare le stesse restrizioni: nessuna comunicazione del risultato prima del termine della 12asettimana di gravidanza e nessuna comunicazione nemmeno dopo se sussiste il rischio che la gravidanza sia interrotta solo a causa della mancata compatibilità tessutale.

Inoltre non è consentito comunicare le informazioni in eccesso risultanti da esami genetici prenatali, se queste si riferiscono a caratteristiche che non nuocciono direttamente e sostanzialmente alla salute dell’embrione o del feto (cfr. art. 24 cpv. 4).

Art. 16 Esami genetici su persone decedute e su embrioni o feti provenienti

da interruzioni di gravidanza e da aborti spontanei, come pure su nati morti

Questa disposizione stabilisce le condizioni alle quali è consentito eseguire esami genetici sul materiale genetico di persone decedute e su embrioni o feti provenienti da interruzioni di gravidanza e da aborti spontanei, come pure su nati morti. Nella legge in vigore tale questione non è disciplinata. In passato tuttavia diverse richieste di informazioni avanzate dai medici legali all’UFSP hanno mostrato che esiste un’esigenza di regolamentazione per definire le condizioni quadro per gli esami sui defunti. Inoltre vengono svolti regolarmente esami genetici anche nell’attività clinica quotidiana, p. es. per chiarire i motivi di un aborto spontaneo; anche in questo campo sussiste dunque l’esigenza di fissare le regole procedurali. Infine questo articolo permette di attuare in modo lungimirante anche le prescrizioni del protocollo aggiuntivo riguardo ai test genetici (cfr. n. 1.5.2.1). Occorre tuttavia premettere che questa disposizione non si riferisce agli esami destinati ad accertare i rapporti di filiazione delle persone decedute; questi ultimi sono disciplinati nel capitolo 5 all’articolo 47.

Il capoverso 1 stabilisce a quali condizioni si possono eseguire esami genetici su persone decedute. Secondo la lettera a sono ammessi solo gli esami che sono necessari per accertare una malattia ereditaria o la condizione di portatore sano. Inoltre, secondo la lettera b, il desiderio di un’analisi genetica deve essere espresso da un parente genetico della persona deceduta. Il grado di parentela deve essere elevato perché solo così dalla predisposizione genetica del defunto è possibile desumere