Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
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trimestre di gravidanza; cfr. n. 1.2.4 e 1.3.5). Per questo motivo, la lettera a prevede di limitare gli esami genetici sui nascituri agli accertamenti delle caratteristiche che incidono non solo «direttamente» ma anche «sostanzialmente» sulla loro salute. L’introduzione del concetto di «sostanziale» implica che in futuro sarà necessario applicare come criterio anche la gravità della malattia. Di conseguenza, le caratteristiche che influenzano la salute degli embrioni e dei feti possono essere esaminate solo se pregiudicano la qualità di vita in modo duraturo e sostanziale. Per precisare questi termini è opportuno che la Commissione nazionale d’etica in materia di medicina umana si pronunci in merito nell’ambito di una presa di posizione o di una raccomandazione.
L’avamprogetto rinuncia invece alla disposizione contenuta nell’articolo 11 lettera b della legge in vigore (determinazione del sesso solo nel contesto di una diagnosi di una malattia), perché questa prescrizione è sufficientemente contemplata dalla lettera a dell’avamprogetto. Visto che possono essere accertate solo le caratteristiche che incidono direttamente e sostanzialmente sulla salute dell’embrione o del feto, è chiaro che la determinazione del sesso non legata a una determinata malattia è già vietata dalla lettera a. La determinazione mirata del sesso – tramite ecografia o esame genetico – è ammessa solo nei casi in cui serve alla diagnosi di una malattia,
p. es. alla diagnosi di anomalie dei cromosomi sessuali. La nuova legge disciplina invece la comunicazione del sesso (cfr. cpv. 2).
La lettera b consente inoltre gli esami prenatali quando hanno lo scopo di accertare le caratteristiche del gruppo sanguigno per evitare il pericolo di un’incompatibilità del gruppo sanguigno tra la madre e il feto. Questa lettera specifica quindi che la determinazione degli antigeni di gruppo sanguigno (p. es. del fattore Rhesus D) è ammessa nell’embrione o nel feto, se ciò permette di prevenire in modo mirato l’incompatibilità del gruppo sanguigno tra madre e bambino (cfr. spiegazioni ai n. 1.2.4 e 1.3.5). In alcuni casi, il fattore Rhesus D è da interpretare come una caratteristica che nuoce direttamente alla salute dell’embrione o del feto. Nella maggioranza dei casi, la determinazione di questo fattore ha invece lo scopo di prevenire danni alla salute nella madre o nei futuri fratelli e sorelle.
La lettera c aggiunge una nuova indicazione per gli esami prenatali. In futuro sarà consentito eseguire esami prenatali allo scopo di accertare se il sangue del cordone ombelicale dell’embrione o del feto, date le sue caratteristiche tessutali, è idoneo per essere trasferito dopo la nascita a un genitore, un fratello o una sorella malati. Questa disposizione deve essere vista nel contesto di una potenziale riutilizzazione del sangue del cordone ombelicale a scopo di trapianto (cfr. n. 1.2.4 e anche il commento all’art. 14). L’esame genetico per trapianti eterologhi al di fuori della cerchia familiare ristretta rimane invece vietato (p. es. conservazione del sangue del cordone ombelicale in una biobanca). In questi casi è sufficiente un esame della compatibilità tessutale sul neonato.
Le violazioni delle disposizioni dell’articolo 15 capoverso 1 sono sanzionate penalmente (cfr. art. 55 lett. d).
Il capoverso 2 vuole sventare il pericolo di interruzioni di gravidanza dovute a un sesso dell’embrione non «gradito» ai genitori o alle caratteristiche non compatibili del tessuto e, a tale scopo, limita la comunicazione dei relativi risultati. Di conseguenza il sesso, se determinato senza indicazioni mediche secondo la lettera a nell’ambito di un esame prenatale, non può essere comunicato prima di un termine di dodici settimane dall’inizio dell’ultima mestruazione (12asettimana di gravidan-