Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
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ne dei consanguinei. Questa norma corrisponde al diritto vigente e si fonda sul dovere di assistenza reciproca all’interno della famiglia, secondo l’art. 272 CC69.
Con la lettera b viene formulata un’ulteriore deroga, che non trova riscontro nel diritto vigente. In futuro dovrà essere possibile eseguire esami genetici non necessari alla salute della persona incapace di discernimento, ma finalizzati a determinare se la persona, date le sue caratteristiche tessutali, è idonea a donare tessuti o cellule rigenerabili (incl. eventualmente sangue del cordone ombelicale conservato al momento della nascita). La legge dell’8 ottobre 2004 sui trapianti70 vieta in linea di principio il prelievo di organi, tessuti e cellule da persone incapaci di discernimento o minorenni, ma lo consente in casi eccezionali e a severe condizioni, p. es. quando il ricevente è un genitore, un figlio, un fratello e una sorella del donatore (art. 13 della legge sui trapianti). Attualmente gli unici tessuti o cellule rigenerabili sono praticamente solo le cellule staminali emopoietiche che vengono prelevate dal sangue periferico, dal midollo osseo o dal sangue cordonale. Si tratta di metodi affermati che hanno come principali indicazioni le malattie genetiche ereditarie a carico del sistema emopoietico, p. es. emoglobinopatie (talassemie, anemie falciformi), malattie del sistema immunitario (Severe Combined Immunodeficiency X-SCID e sindrome di Wiskott-Aldrich, WAS) nonché neoplasie come leucemie e linfomi. Poiché ogni trapianto richiede necessariamente l’accertamento della compatibilità tessutale tra donatore e ricevente, è indispensabile la tipizzazione delle caratteristiche sanguigne e tessutali del donatore incapace di discernimento. Nel diritto vigente si osserva pertanto una situazione paradossale tra la legge sui trapianti e la LEGU: l’articolo 13 capoverso 2 della legge sui trapianti ammette in situazioni eccezionali come donatori le persone incapaci di discernimento, mentre l’articolo 10 capoverso 2 LEGU non consente di verificare la loro idoneità come donatori. Questa contraddizione viene risolta con la formulazione della lettera b. Le condizioni e i requisiti da applicare per il trapianto sono formulati nella legge sui trapianti.
Le norme di legge riguardanti gli esami genetici sulle persone incapaci di discernimento sono ora tutelate penalmente (cfr. art. 55 lett. c e 57 lett. b).
Art. 15 Esami prenatali
Il capoverso 1 definisce se e a quali condizioni possono essere eseguiti degli esami prenatali. Esso si riferisce sia agli esami genetici prenatali sia agli esami prenatali volti a valutare un rischio. La lettera a si rifà all’attuale articolo 11 lettera a, secondo il quale gli esami prenatali sono vietati se il loro scopo è di ricercare caratteristiche nell’embrione o nel feto che non nuocciono direttamente alla sua salute. Pertanto sono consentiti gli accertamenti di malattie che pregiudicano lo stato di salute del bambino. A questo scopo non è determinante se la malattia si manifesta subito dopo la nascita o solo in età adulta. È quindi ammesso per esempio un esame prenatale destinato a verificare se il nascituro soffrirà di corea di Huntington. Non sono invece consentiti gli esami prenatali volti a determinare se il nascituro è portatore di una variante genetica di una malattia ereditaria recessiva, poiché essere portatore non equivale a sviluppare un determinato quadro clinico.
Con lo sviluppo dei NIPT cadono le barriere che prima ostacolavano l’esecuzione delle DPN genetiche (rischio di aborto spontaneo, svolgimento solo dopo il primo
69 RS 210
70 RS 810.21