Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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informazioni attendibili sulla salute o la pianificazione familiare del parente in vita, come richiesto dalla lettera c. Infine, secondo la lettera d, gli esami genetici su persone decedute possono essere eseguiti solo se la caratteristica da esaminare non può essere accertata in altro modo. Le due condizioni sono soddisfatte, per esempio, se il parente soffre di una malattia con una diagnosi incerta ed è necessario l’accertamento di entrambi i genitori, uno dei quali è già deceduto. Sono soddisfatte anche quando nella famiglia si manifesta ripetutamente un quadro clinico la cui base genetica, cioè le mutazioni responsabili e la modalità di trasmissione, non è nota o lo è solo in parte e l’accertamento richiede un’anamnesi familiare sull’arco di diverse generazioni.

La regolamentazione degli esami genetici su persone decedute è soprattutto volta al chiarimento di una questione che riguarda direttamente un parente del defunto. L’avamprogetto non disciplina gli esami genetici svolti nell’ambito di studi archeologici, per esempio allo scopo di ottenere dai reperti umani informazioni sull’appartenenza a determinati gruppi etnici, sul loro sesso o stato di salute.

Il capoverso 2 stabilisce le condizioni alle quali possono essere eseguiti esami genetici sul materiale biologico di embrioni o feti morti. Un tale esame può essere richiesto dai genitori dopo aborti spontanei, per accertarne la causa. Oppure può essere rilevante per verificare la diagnosi prenatale di un’anomalia genetica dopo un’interruzione di gravidanza. In entrambi i casi occorre disciplinare il consenso. In analogia alle disposizioni sugli esami prenatali e sull’interruzione di gravidanza, solo la donna interessata ha diritto a esprimere il proprio consenso.

Capitolo 2: Esami genetici e prenatali in ambito medico

Sezione 1: Prescrizione, consulenza e comunicazione dei risultati

Art. 17 Prescrizione degli esami

Questa disposizione riprende il principio, già contenuto nell’articolo 13 della legge in vigore, secondo il quale la prescrizione di esami genetici in campo medico è prerogativa dei medici. Il capoverso 1 specifica infatti che gli esami genetici in ambito medico possono essere prescritti soltanto da medici abilitati all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale. Per i medici attivi nel settore privato è la legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche71 a determinare chi è abilitato all’esercizio della professione. Per tutti gli altri medici si applicano le disposizioni cantonali in materia. Anche le persone che nell’ambito del loro perfezionamento lavorano sotto la vigilanza di un medico abilitato all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità sono autorizzate a prescrivere esami genetici come in passato, poiché la suddetta vigilanza ne include l’esecuzione. Questo caso specifico non deve essere più citato espressamente nella legge.

Gli esami genetici svolgono un ruolo sempre più importante in un crescente numero di settori; al contempo le conoscenze professionali dei medici tendono a concentrarsi nel proprio campo di specializzazione. La sola abilitazione all’esercizio della professione non è più sufficiente a prescrivere esami genetici in tutti i campi. Di conseguenza, la lettera a stabilisce che gli esami genetici possono esser prescritti solo dai

71 RS 811.11