Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
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un’attività sportiva mirata. Non appena un esame è destinato ad accertare i fattori genetici di rischio riguardo ad affezioni come il diabete, le malattie cardiocircolatorie o le incompatibilità alimentari, non può essere più considerato un esame ai sensi della presente disposizione, ma deve essere classificato come esame genetico in ambito medico, anche se tali rischi per la salute possono essere ridotti con uno stile di vita o un’alimentazione adeguati.
Secondo la lettera b, gli esami di caratteristiche personali al di fuori dell’ambito medico come il carattere, il comportamento, le preferenze e i talenti, rientrano tra gli esami genetici contemplati dalla presente sezione. Essi includono per esempio gli esami destinati ad accertare l’intelligenza o il potenziale di aggressione non rilevante dal punto di vista medico. Questa categoria include anche esami sul talento sportivo o musicale.
La lettera c assegna a questa sezione anche gli accertamenti sulla provenienza. Qui non si tratta di esami volti ad accertare la filiazione di persone concrete, bensì della ricerca genealogica condotta con metodi genetici. Questi esami genetici genealogici sono disponibili da qualche tempo come DTC GT e forniscono informazioni sulla provenienza regionale o etnica di una persona. Finora l’UFSP, seguendo una corrispondente raccomandazione della CEEGU83 e in accordo con fedpol, attribuiva questi esami alla categoria dei profili del DNA volti a determinare la filiazione e l’identità di una persona, poiché sono chiaramente al di fuori dell’ambito medico e, in determinate circostanze, possono aiutare ad escludere indirettamente una filiazione paterna diretta. Ciò avviene per esempio quando la linea ascendente Y del padre e del figlio non coincidono. Con la creazione di questo nuovo sottogruppo secondo l’articolo 31, tali esami trovano una migliore collocazione perché non sono destinati ad accertare la filiazione in senso stretto ma, individuando l’origine etnica, presentano un certo potenziale di discriminazione84 e richiedono pertanto un adeguato grado di protezione.
Nei casi concreti può essere difficile operare una distinzione tra gli esami genetici su caratteristiche degne di particolare protezione e gli esami in campo medico oppure gli altri esami genetici (cfr. art. 34). Per questo motivo il capoverso 2 affida al Consiglio federale il compito di definire in dettaglio gli esami genetici di cui al capoverso 1. A livello di ordinanza sarà possibile specificare meglio questi esami suddividendoli in sottogruppi o descrivendoli con degli esempi.
Art. 32 Prescrizione degli esami
Il capoverso 1 stabilisce quali categorie di persone sono autorizzate a prescrivere gli esami genetici su caratteristiche degne di particolare protezione. Oltre ai medici questa possibilità viene ora data anche ai farmacisti abilitati all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale. I farmacisti, come i medici, sono soggetti alla vigilanza dei Cantoni nell’esercizio indipendente della loro professione. Inoltre l’attività del farmacista sottostà al dovere professionale e di conseguenza anche agli obblighi di diligenza che includono la valutazione della capacità
83 Cfr. Raccomandazione 3/2008 della CEEGU sull’allestimento e l’utilizzazione di profili del DNA nella genealogia, consultabile su www.bag.admin.ch/gumek > Prese di posizione e raccomandazioni
84 Cfr. anche interpellanza 08.3641 del Consigliere nazionale Luc Recordon (utilizzo dei test del DNA a fini razzisti)